Riferimenti normativi
Legge. 184/1983
D.Lgs. 154/2013
Legge n. 173/2015
Inquadramento
Il minore può essere dato in affidamento temporaneo nel caso in cui la famiglia di origine di un minore versi temporaneamente in una situazione di disagio economico o psichico che sia tale da non poter garantire al figlio un ambiente familiare idoneo ad una crescita sana ed equilibrata.
L’affidamento temporaneo è uno strumento volto alla tutela del minore temporaneamente privato di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita, nonostante la famiglia riceva interventi di sostegno e di aiuto da parte dello Stato, della Regione o degli Enti locali (ad esempio, buoni alimentari, assegni familiari, sostegno nel pagamento di bollette).
Si tratta di un affidamento temporaneo. L’affidamento del minore a soggetti terzi, individuati in base alle indicazioni della legge, dura, infatti, per il periodo in cui sussiste l’impedimento nella famiglia di origine.
Tale situazione di disagio deve essere circoscritta nel tempo: è previsto un termine massimo, che può essere prorogato nell’interesse del minore. Nel momento in cui l’impedimento venga meno, l’affidamento temporaneo perde la ragion d’essere.
Può essere dato in affidamento solo un minore di età, anche straniero se si trova in Italia.
La legge, nell’indicare i soggetti ai quali il minore può essere affidato, stabilisce un ordine di preferenza:
- una famiglia, possibilmente anch’essa con figli minori;
- una persona singola;
- una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;
- un istituto di assistenza pubblica o privata che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di 6 anni non è possibile l’affidamento presso un istituto, ma soltanto presso una comunità familiare.
L’affidamento temporaneo viene disposto:
- dal servizio sociale locale, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore e previo loro consenso, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore che sia dotato di sufficiente capacità di discernimento. Il giudice tutelare (è un magistrato che ha il compito di sovrintendere alle tutele) del luogo ove si trova il minore rende esecutivo con decreto il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo emesso dal servizio sociale;
- dal tribunale per i minorenni, quando non vi sia il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore.
Nel provvedimento di affidamento devono essere indicate:
- le motivazioni dell’affidamento;
- i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario;
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento, che ha il compito di relazionare su di essa al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni tramite la presentazione di una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, la sua presumibile ulteriore durata e l’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d’origine;
- il periodo di presumibile durata dell’affidamento.
L’affidamento temporaneo cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto nei seguenti casi:
- quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine (la durata dell’affidamento può essere stata superiore anche ai 24 mesi, se prorogata nel caso in cui l’impedimento della famiglia non sia venuto meno prima della scadenza del termine previsto);
- quando la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore, ovvero l’affidamento non sia stato positivo (in tal caso si procede alla scelta di altro affidatario);
- quando, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e, sussistendo i requisiti per l’adozione, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare;
- quando, trascorso il periodo di durata previsto, o intervenute una delle precedenti condizioni, il giudice tutelare, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche il minore di età inferiore, richieda al tribunale per i minorenni l’emissione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore (ad esempio l’adozione, in tal caso l’affidamento temporaneo viene trasformato in affidamento preadottivo, e ciò perché, ad esempio, la causa che aveva originato l’affidamento temporaneo divenga successivamente irreversibile) (v. Adozione dei minorenni).
L’affidatario ha il dovere di:
- accogliere il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o del tutore e delle prescrizioni dell’autorità affidante;
- esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola, con le autorità sanitarie;
- essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, con facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore;
- rappresentare il minore nel compimento di tutti gli atti civili (l’amministrazione del patrimonio spetta invece ai genitori che non siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o a un tutore).
L’affidatario ha il diritto:
- alle facilitazioni sul lavoro riconosciute per legge ai genitori;
- alle misure di sostegno e di aiuto economico di cui lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, dispongono a favore della famiglia di origine.
Giurisprudenza
Per la Cassazione, nello svolgimento del giudizio sull’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea del minore, il giudice di merito deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari, ad esempio i nonni. In particolare, deve soffermarsi sul loro contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori.