Riferimenti Normativi
Articolo 25-undecies n. 136/2018
Articolo 31 comma 49 bis e 63 Legge n. 448/1998
Disciplina
Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.
Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre:
– che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile;
– che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, scaricando on line l’apposito modulo o ritirandolo di persona presso la U.O. stessa.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Copia integrale del titolo di proprietà Immobile (atto d’acquisto o atto di assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione)
• Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile
• Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale, la cui validità ed attualità anche in relazione ad eventuali modifiche sopravvenute dovrà essere attestata dall’Amministratore di condominio secondo apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ( mod. AFF – 02/16 )
• Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Partita IVA (se persona giuridica)
• Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
• Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (€ 100,00) previsti dalla deliberazione di Assemblea Capitolina. n. 116 del 23.10.2018
Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.
L’utente dovrà quindi trasmettere alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica sia la documentazione attestante il pagamento effettuato, sia il nominativo del notaio di fiducia per la stipula dell’atto pubblico.