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Alimenti (Legato di)

(v. Alimenti)

Riferimenti normativi

Articolo 660 del Codice Civile

 

L’obbligazione alimentare può avere origine dalla legge o dalla volontà dei privati per atto tra vivi o mortis causa.

 

Pertanto ben può trovare spazio in un testamento un legato di alimenti come espressamente previsto dalla legge.

La legge non dà, tuttavia, una definizione dell’attribuzione di alimenti mortis causa a titolo particolare ma afferma che esso comprende le somministrazioni indicate dalla legge per la misura degli alimenti in ex lege, salvo diversa previsione del testatore.

 

Non si precisa perciò la consistenza dell’attribuzione, ma si fa un generico riferimento a quanto necessario per la vita dell’alimentando avuto riguardo alla sua posizione sociale.

 

Giurisprudenza

La cassazione ha affermato che le obbligazioni alimentari derivanti da volontà privata soggiacciono alla medesima disciplina prevista per gli alimenti legali. Pertanto esse  trovano fondamento sempre nello stato di bisogno dell’alimentando.

 

Quanto alla misura degli alimenti oggetto di legato è necessario fare riferimento a due parametri:

  • Lo stato di bisogno dell’alimentando
  • Le condizioni economiche dell’alimentante,  che nel caso di specie è il successore mortis causa a titolo universale o particolare: l’erede o il legatario.

 

Con riferimento a quest’ultimo caso, occorre distinguere il caso dell’erede che accetta puramente e semplicemente (v. Accettazione dell’eredità pura e semplice) da quello dell’erede che accetta con beneficio di inventario (v. Accettazione con beneficio d’inventario) e del legatario (v. Legato).

Mentre nel primo caso l’erede sarà tenuto per l’intero importo del legato alimentare,  verificandosi la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, negli altri casi  il successore sarà tenuto a rispondere nei limiti della consistenza dell’eredità o del legato.

 

Per approfondimenti

v. Alimenti e Mantenimento – Legati: differenze.

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