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Alimenti Obbligo alimentare del donatario

Riferimenti normativi

Articoli 438 e seguenti del Codice Civile

Articoli 769 e seguenti del Codice Civile

 

Inquadramento

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, salvo che si sia trattato di donazione obnuziale o di donazione remuneratoria, laddove questi versi in difficoltà e sussista uno stato di bisogno.

 

La ragione è che il donante si ritrova in una condizione di indigenza la quale, probabilmente, non si sarebbe verificata se non avesse fatto quella donazione.

 

La legge prevede un’inversione nell’ordine dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti, anteponendo a tutti gli altri il donatario.

 

Il donatario sarà obbligato alla corresponsione degli alimenti nei limiti del valore del bene ricevuto per donazione.

 

Giurisprudenza

Presupposti imprescindibili per far sorgere l’obbligo di alimenti in capo al donatario sono lo stato di bisogno del donante e la sua impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.

 

La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito che quando l’articolo 438 del codice civile stabilisce che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, grava in capo al giudice il compito non solo di accertare l’an della corresponsione ma preliminarmente quello di valutare sia il presupposto dello stato di bisogno sia il presupposto dell’impossibilità di mantenersi.

 

Con particolare riferimento allo stato di bisogno, la Suprema Corte ha chiarito che questo esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto.

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