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Alimenti

Riferimenti normativi:

Articoli 433 e ss. del Codice Civile

D. Lgs. n. 154/2013

 

Gli alimenti consistono in una prestazione a carattere patrimoniale (versamento di una somma di denaro) effettuata da un soggetto obbligato (come indicato dalla legge).

 

Il fondamento del diritto agli alimenti risiede nel rispetto di un principio di reciproca assistenza e solidarietà all’interno del gruppo familiare nei confronti di un beneficiario che versi in stato di bisogno.

 

L’obbligazione di prestare gli alimenti può trovare fonte sia nella legge che nella volontà dei privati (per atto tra vivi o mortis causa) (v. Alimenti – Legato).

 

Presupposti del diritto agli alimenti sono:

– l’impossibilità del soggetto beneficiario di provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento economico perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli, ovvero che il medesimo versi in stato di bisogno, per esempio non può far fronte alle spese minime della vita quotidiana come il vitto e l’alloggio.

– l’impossibilità lavorativa, cioè quando l’alimentando non è nelle condizioni di poter lavorare non perché non voglia ma perché, per esempio, non lo ha mai fatto, non ha più l’età per farlo, ha problemi di salute o a trovare il giusto impiego in base alle proprie attitudini. La capacità lavorativa è da valutare caso per caso.

 

L’obbligo di prestare gli alimenti ha carattere strettamente personale.

 

Esso cessa con la morte di uno dei due soggetti (intrasmissibile a causa di morte; v. Alimenti – Legato); il beneficiario non può cedere ad altri il proprio credito (incedibile) né questo può formare oggetto di pignoramento (ossia non può essere “vincolato” per soddisfare altre pretese creditorie).

 

 

Inoltre, nella disciplina degli alimenti, vige il divieto della compensazione.

Se l’avente diritto agli alimenti fosse debitore verso l’obbligato, quest’ultimo non potrebbe rifiutare di prestare gli alimenti in forza del suo credito: chi si trova in stato di bisogno deve essere soccorso e soddisfatto in quanto l’obbligo alimentare ha natura principale rispetto a qualsiasi altro obbligo di pagamento.

 

L’obbligo alimentare, infine, opera per il futuro: gli alimenti sono dovuti  dal giorno della domanda formulata al giudice per il loro ottenimento o da quando il soggetto obbligato è stato intimato ad adempiere.

 

La legge stabilisce un ordine tra gli obbligati agli alimenti tenendo conto dell’intensità del vincolo parentale.

 

I soggetti obbligati sono:

– il coniuge, sulla scorta del principio di assistenza morale e materiale della famiglia fondata sul matrimonio, il cui obbligo permane anche nell’ipotesi in cui coniugi si separino;

– i figli (nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, anche adottati);

– i genitori, gli ascendenti prossimi (per esempio i nonni) e gli adottanti;

– gli affini e, in particolare, il genero e la nuora con precedenze sul suocero e la suocera;

– i fratelli.

 

Nell’ipotesi in cui vi siano più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto a corrispondere in maniera concorrente gli alimenti proporzionalmente alle condizioni economiche: i giudice può disporre temporaneamente l’obbligazione a carico di uno solo degli obbligati.

Nel caso in cui l’alimentando abbia effettuato una donazione, il donatario diviene il primo obbligato alla prestazione degli alimenti (v. Alimenti – Obbligo alimentare per il donatario)

 

L’entità dell’assegno alimentare viene stabilita tenendo conto:

  • dello stato di bisogno di chi richiede gli alimenti,
  • delle condizioni economiche di chi li deve somministrare.

 

L’assegno in questione deve essere idoneo a coprire vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, nonché tutti quei beni idonei a garantire una vita dignitosa all’alimentando.

 

L’adempimento dell’obbligo alimentare può consistere, alternativamente e a scelta del creditore, nella corresponsione di un emolumento periodico o nell’accoglimento dell’alimentando in casa (da precisare che non è un’alternativa tassativa in quanto il beneficiario degli alimenti può rifiutare di essere ospitato in casa dell’obbligato).

 

Il giudice, inoltre, può fissare, in attesa di stabilire il modo e la misura degli alimenti, il versamento di un assegno provvisorio.

La prestazione alimentare è soggetta a variazioni nel tempo: dovendo adeguarsi, infatti, allo stato di bisogno e alle capacità economiche dell’obbligato, può essere ridotta, aumentata o cessata, per decisione del giudice su istanza della parte interessata.

 

L’obbligazione alimentare può anche estinguersi per: morte dell’alimentando o dell’alimentante; venir meno del presupposto dello stato di bisogno dell’alimentando o della possibilità economica dell’alimentante; nuove nozze del coniuge (in caso di alimenti dovuti dagli affini); pena accessoria per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

 

 

Per Approfondimenti

v. Alimenti e Mantenimento – Differenza

v. Alimenti (Legato)

v. Alimenti e mantenimento – Legato: differenze.

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