Riferimenti normativi
Articoli 460, 528 e ss. del Codice Civile
La questione relativa all’amministrazione del patrimonio ereditario (v. Patrimonio ereditario) è un problema che si pone nel lasso di tempo che va dall’apertura della successione (v. Apertura della successione) all’accettazione da parte dei chiamati all’eredità (v. Chiamati all’eredità), i quali con l’accettazione diventano eredi (v. Erede).
Con la morte del de cuius (v. De cuius) , infatti, i chiamati all’eredità non acquistano automaticamente la qualità di eredi. A tal fine, è necessario che essi accettino l’eredità (v. Eredità – Accettazione).
Il problema è, pertanto, di stabilire chi, in questo intervallo di tempo, più o meno lungo, gestisce il patrimonio ereditario.
Al riguardo, occorre distinguere le due diverse situazioni che possono verificarsi all’apertura della successione, le quali hanno entrambe come presupposto che ancora non sia stata accettata l’eredità.
1 – Chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari (v. Chiamato possessore dei beni ereditari)
2 – Eredità giacente (v. Eredità giacente)
L’amministrazione del patrimonio ereditario da parte dell’avente diritto all’accettazione
Prima che abbia accettato l’eredità, l’erede che possiede, già, i beni che costituiscono il patrimonio ereditario può provvedere alla sua conservazione ed amministrazione.
In questo caso, l’amministrazione del patrimonio ereditario si traduce nei seguenti poteri:
– potere di esercitare le azioni possessorie (v. Azioni possessorie) a tutela dei beni ereditari.
– potere di esercitare tutti gli atti conservativi di vigilanza e gestione dei suddetti beni.
– potere, previa autorizzazione del Giudice, di vendere quei beni deperibili che non possono essere conservati.
L’eredità giacente
Se i chiamati all’eredità non sono nel possesso dei beni ereditari e ancora non hanno accettato l’eredità, per provvedere alla gestione del patrimonio ereditario è possibile chiedere la nomina di un curatore (v. Curatore dell’eredità giacente).
Chi può chiedere che venga nominato il curatore? Chiunque vi abbia interesse. Il che significa non solo l’erede o il legatario ma ad esempio anche un creditore del de cuius che teme che, nel frattempo, il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela e si disperda.
Il curatore ha il dovere di provvedere a tutti gli atti di amministrazione dell’eredità, incluso quello di agire o resistere in eventuali cause ereditarie.
I suoi poteri di amministrazione del patrimonio ereditario sono, però, sottoposti al controllo del Giudice. Tra i suoi obblighi, vi è, infatti, quello di presentare al Tribunale il rendiconto della propria gestione.
L’eredità giacente e i poteri del curatore sono temporanei.
Cessano, infatti, di diritto non appena viene accettata da chi ne ha diritto l’eredità, ovvero, in assenza di eredi allorquando l’eredità viene devoluta allo Stato.