Riferimenti normativi
Legge n. 6/2004
Articoli 404 e ss. del Codice Civile
La persona che, per effetto di infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato.
Condizione necessaria ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno è, dunque, la sussistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, per effetto delle quali il soggetto si trovi nell’impossibilità, sia pure solo parziale o temporanea, Di provvedere ai propri interessi.
Con l’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno la legge ha inteso tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’Interdizione e l’inabilitazione restano le misure alternative residuali rispetto all’amministrazione di sostegno per l’incapacità permanenti.
La legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti: Pubblico Ministero; beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato); coniuge; persona stabilmente convivente; parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; tutore dell’interdetto; curatore dell’inabilitato; unito civilmente in favore del proprio compagno; i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.
La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno Deve prevedere anche l’oggetto dell’incarico.
In proposito si esclude che esso possa sopprimere totalmente la capacità di agire del beneficiario. Quest’ultimo, infatti, è sempre capace per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli personalissimi.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva sempre, ad esempio, la capacità di fare testamento, di contrarre matrimonio e di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio.
La capacità di agire del beneficiario di amministrazione di sostegno può essere solo limitata ad uno o più atti ben determinati ovvero ad una o più categoria ben determinate.
L’amministratore di sostegno potrà avere funzione di rappresentante o di assistente.
Il giudice deve, dunque, stabilire quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere come rappresentante legale del beneficiario e quali, invece, il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di agire per il compimento in bottiglia per i quali non sia stabilita espressamente la rappresentanza esclusiva ovvero l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Ai fini del compimento degli atti indicati nel decreto di nomina saranno necessarie le autorizzazioni di legge.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza. alla misura dell’amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto – quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell’incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
L’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione e periodicamente a riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, in modo da poter consentire al giudice tutelare di adottare, anche d’ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio, eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina. Da ciò rileva che la ratio dell’istituto che emerge dalle disposizioni di legge è di non attribuire al giudice tutelare una funzione notarile, a garanzia della legittimità formale degli atti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del beneficiario, ma di tutelare effettivamente quest’ultimo, in quanto spetta al giudice il compito di modellare i poteri dell’amministratore di sostegno, e di stabilire, volta per volta, l’estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del beneficiario e di vigilare sulla sua attività