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Apertura della successione

Riferimenti normativi

Articoli 456 e ss. del Codice Civile

 

La successione si apre al momento e nel luogo della morte del soggetto.

La morte di una persona è il fenomeno naturale a seguito del quale si estingue la sua capacità giuridica ed i diritti ad essa inerenti (diritti personali), ma non i diritti patrimoniali che devono essere trasmessi ad altri soggetti.

 

Il momento della morte si accerta:

  • in caso di morte naturale, con accertamenti medico-scientifici e risulta da un certificato medico.
  • in caso di morte presunta, con sentenza del giudice quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente.

 

E’ necessaria la redazione dell’inventario dei beni.

La morte presunta è equiparabile, quanto ad effetti, alla morte naturale e gli effetti della successione si producono dal giorno della sentenza di dichiarazione di morte presunta.

Se la persona presunta morta ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.

Il luogo di apertura della successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto.

 

Chiariamo che:

  • domicilio: corrisponde al luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi . Gli interessi non sono solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

Il domicilio è speciale quando il soggetto, con propria dichiarazione, elegge domicilio in una sede solo per determinati atti o affari.

Il domicilio legale è quello dell’incapace di agire e corrisponde, per il minorenne, al luogo di residenza della famiglia (cd. “domicilio dei giocattoli), per l’interdetto al domicilio del tutore.

 

In tutti gli altri casi, il domicilio è volontario.

  • residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. E’ riportata nei Registri dell’Anagrafe Civile.
  • dimora: rappresenta il luogo in cui un soggetto si trova occasionalmente e ha valenza giuridica esclusivamente in assenza della residenza. È possibile avere più di una dimora di fatto, anche se per qualificare un’abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità.

 

Solitamente residenza e domicilio coincidono.

 

La legge prevede che quando si trasferisce la residenza si trasferisce anche il domicilio e dove è collocata la residenza è anche collocato il domicilio se non risulta una formale ed espressa diversa disposizione del soggetto.

 

In realtà, residenza e il domicilio potrebbero non coincidere. La residenza rileva solo in mancanza di domicilio.

 

Il luogo di apertura della successione rileva per:

  1. eventuali cause ereditarie per le quali è competente il giudice del luogo di domicilio del de cuius al momento dell’apertura della successione.
  2. accettazione e rinuncia dell’eredità.
  3. l’eventuale inventario va iscritto nel Registro delle Successioni del Tribunale del luogo.
  4. individuazione della legge applicabile alla successione (es. legge italiana o legge straniera) e della legge applicabile se sono intervenuti dei cambiamenti (varrà la legge vigente al momento della morte, salvo i casi specifici di retroattività).

 

 

Esempio

Paolo muore a Roma senza aver fatto testamento.

 

Non ha moglie né figli, ma ha molti nipoti.

 

Dopo pochi giorni dalla morte uno dei nipoti, Mauro, presenta agli altri un foglio di carta che afferma rappresentare il testamento di Paolo e che in effetti sembra apparentemente essere stato scritto di pugno dallo zio.

 

Nello stesso testamento è nominato unico erede Mauro.

 

Della veridicità del documento non sono però convinti Carlo e Mina, i nipoti più affezionati allo zio, ai quali lo stesso aveva sempre detto di non voler lasciar nulla di scritto circa le proprie volontà dopo la morte.

 

Temendo che Mauro possa aver falsificato il testamento, Carlo e Mina richiedono al giudice di Roma una perizia calligrafica, dalla quale emerge che lo scritto non è riconducibile a Paolo. Si instaura dunque dinanzi al medesimo giudice (del luogo di ultimo domicilio del defunto) un giudizio per far dichiarare la falsità del testamento.

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