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Apposizione dei sigilli

Riferimenti normativi

Articoli 361 e 511 del Codice Civile

Articoli 752 e ss. del Codice di proc. Civile

 

L’apposizione dei sigilli consiste nella procedura volta ad applicare i sigilli quali strumenti atti a garantire l’identità, la conservazione e l’integrità di beni quando vi sia pericolo di sottrazione, distruzione o alterazione degli stessi.

Generalmente, oggetto dei sigilli sono i beni mobili, tuttavia possono anche essere apposti ai locali in cui si trovano le cose.

Lo scopo dell’apposizione dei sigilli è quello di assicurare l’integrità del patrimonio ereditario, pertanto risponde ad una funzione essenzialmente cautelare e provvisoria.

 

Infatti, con i sigilli si possono identificare e conservare i beni facenti parte dell’asse ereditario, specie nel caso in cui non vi sia un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, al fine di evitare che questi si disperdano o vengano sottratti, data la mancanza (o l’incapacità) del soggetto titolare o dell’amministrazione.

L’apposizione dei sigilli incide solo sul possesso delle cose sigillate ma non le rende in alcun modo indisponibili.

 

L’apposizione dei sigilli è diversa dal sequestro (conservativo o giudiziario), perché con essa si realizza l’interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario, mentre con il secondo si cerca di evitare che vengano a mancare o si perdano beni a garanzia di un soggetto determinato, in genere portatore di un interesse contrapposto a quello del titolare dei beni sequestrati (procedura contenziosa).

Infine, la violazione dei sigilli è punita dalla legge penale (art. 349 del c.p.) come reato.

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