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Assegno di mantenimento

(v. anche Mantenimento)

(v. anche Assegno divorzile)

Riferimenti normativi

Articoli 143 e ss, 156 e ss. del Codice Civile

 

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi (v. Separazione dei coniugi) e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Il fondamento dell’assegno di mantenimento è da rinvenirsi nel fatto che la legge prevede in costanza di matrimonio (v. Matrimonio) il dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi.

Da ciò si deduce la sussistenza dell’obbligo di mantenimento reciproco tra coniugi (v. Coniuge) e del dovere di contribuire alle esigenze della famiglia ed al sostentamento e alla crescita dei figli (v. Figli).

Al dovere di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge e della famiglia in pendenza di matrimonio, consegue, in caso di separazione, l’obbligo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri.

 

L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio, infatti, non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

  • deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;

  • al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;

  • il coniuge richiedente non deve avere adeguati redditi propri; per “adeguato” si intende quel reddito prodotto in maniera autonoma dall’individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.

  • il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.   

 

L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il canone di affitto o le spese condominiali).

L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (v. Divorzio).

 

Il beneficiario dell’assegno non è obbligato a riceverlo e può anche rinunciarvi.

Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.

 

Occorre, pertanto, distinguere due situazioni:

  • assegno di mantenimento a favore del coniuge;
  • assegno di mantenimento a favore dei figli.

 

Quanto all’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge in caso di separazione personale, in particolare, occorre premettere che con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio.

 

 

La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio o interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti.

Lo status giuridico di coniuge rimane inalterato, ma mutano alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza.

 

In definitiva, si sospendono i doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che si tramuta nell’obbligo alla prestazione dell’assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità.

Nel caso in cui la separazione è consensuale sarà compito dei due coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire, tra i vari punti dell’accordo, anche l’ammontare dell’importo dovuto per l’assegno di mantenimento.

 

Il Tribunale, una volta accertata l’effettiva equità dell’accordo, soprattutto in tutela degli interessi di eventuali figli, provvederà all’omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale.

I dettagli sul mantenimento potranno poi essere modificati consensualmente senza sottostare ad un nuovo giudizio di omologazione.

 

 

Nel caso in cui, invece, ci sia un mancato accordo tra i coniugi oppure ci sia una specifica richiesta di addebito della separazione da parte di uno dei due, sarà compito del giudice stabilire a chi attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (che non potrà beneficiare dell’assegno) e dettare le varie condizioni all’interno di un procedimento di separazione giudiziale.

La determinazione dell’assegno di mantenimento (che si fa comunque anche se nessuna delle parti ha chiesto l’addebito) è strettamente connessa all’individuazione della parte che risulta più svantaggiata a causa della sospensione del vincolo matrimoniale, qualora non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza.

 

Il compito del giudice, infatti, sarà quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento.

Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati, tali da consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

 

Il giudice, quando è chiamato a valutare l’entità dell’assegno di mantenimento per il coniuge, deve tener conto non solo dei redditi che derivano dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti o ulteriori fonti di ricchezze.

 

Un altro elemento che deve essere valutato è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge che richiede l’assegno: il giudice, infatti, dovrà considerare se quest’ultimo abbia la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita tenendo conto di diversi fattori quali l’età, l’esperienza lavorativa, le condizioni di salute, il tempo che è intercorso dall’ultima prestazione di lavoro e, sulla base di queste valutazioni, può disporre una diminuzione dell’assegno.

Non da ultimo deve essere accertato il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente possano consentire di mantenere quel livello di vita indipendentemente dalla percezione dell’assegno: se ciò non si verifica, il giudice deciderà l’importo dell’assegno cercando di equilibrare la disparità.

L’assegno di mantenimento non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.

 

Nell’eventualità di un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno, il giudice potrà disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.

Di diversa natura è l’assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell’altro finalizzato al mantenimento dei figli minori.

La legge prevede che ciascun genitore sia obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.

 

In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • permanenza presso ciascun genitore;
  • situazione reddituale dei genitori;
  • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

 

Ai fini della determinazione dell’assegno è data rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.

Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi mediante apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

 

 

Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne, il conseguimento della maggiore età unitamente al fatto che il figlio sia economicamente indipendente e autosufficiente, sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato.

Tuttavia, la legge prevede che, qualora la coppia abbia figli maggiorenni non economicamente autosufficienti il giudice “valutate le circostanze” può disporre il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione dello stesso giudice, è versato direttamente al figlio.

 

Nel caso in cui i figli maggiorenni siano portatori di gravi handicap, si applica interamente la disciplina prevista per i figli minori.

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, il pagamento di un assegno periodico.

 

Il diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne perdura, dunque, fino a quando non sopraggiunga la completa indipendenza economica.

Pertanto l’obbligo di assistenza materiale dei genitori si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età e cessa solo quando egli sia in grado di occuparsi autonomamente del proprio sostentamento grazie ad un lavoro adeguato alle sue capacità e alle sue prospettive di crescita professionale.

Se il figlio perde il lavoro stabile grazie al quale aveva raggiunto la propria autonomia l’obbligo di mantenimento rimane comunque estinto.

 

Il giudice, all’atto di quantificare il valore dell’assegno, deve verificare quali siano le reali intenzioni del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro al termine del suo percorso scolastico.

L’obbligo di mantenimento decade anche nel caso in cui il figlio maggiorenne che sia stato messo nelle condizioni di rendersi autonomo non abbia saputo o voluto, in maniera del tutto volontaria o per colpe a lui imputabili, ottenere una definitiva indipendenza economica.

 

L’assegno di mantenimento è soggetto ad adeguamento.

Esso riguarda la rivalutazione economica periodica dell’importo dovuto  e fa riferimento sia agli indici ISTAT che alla situazione patrimoniale complessiva dei due soggetti coinvolti. L’adeguamento opera in maniera automatica ma al fine della sua applicazione occorre che il coniuge percepente faccia espressa richiesta di versamento del conguaglio al coniuge debitore.

Diverso dall’adeguamento è la modifica o revisione dell’assegno di mantenimento.

È sempre possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un provato e obiettivo mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento. Ciò in particolare può avvenire:

  • laddove vi sia stato un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi (ad es.: perché è erede di un ingente patrimonio);
  • laddove vi sia stato un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad es.: perdita del lavoro, fallimento della società amministrata etc…).
  • dinanzi alla formazione di un nuovo nucleo familiare.
  • quando mutano le spese inerenti alla corretta crescita dei figli e al loro mantenimento.

 

La formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non determina in nessun caso (nemmeno in presenza di nuovi figli) la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale.

 

Se il coniuge debitore risulta inadempiente rispetto all’obbligo di mantenimento la legge prevede alcuni strumenti specifici introdotti al fine di tutelare il diritto di credito al mantenimento del coniuge avente titolo: il sequestro conservativo e le garanzie a copertura del debito.

A garanzia del credito il giudice, su richiesta dell’interessato, può disporre il sequestro conservativo sui beni del coniuge debitore.

 

Il sequestro conservativo può essere validamente richiesto anche a garanzia del pagamento degli assegni di mantenimento destinati alla prole. Nel caso in cui il coniuge debitore sia a sua volta creditore nei confronti di terzi di somme di denaro da corrispondere periodicamente, il giudice può ordinare a questi ultimi di versare direttamente al coniuge avente diritto l’intero o una parte degli importi dovuti al coniuge inadempiente.

Nei casi più rilevanti, anche l’iscrizione di ipoteca rappresenta idonea garanzia a tutela del diritto di credito al mantenimento, e può essere validamente presentata al giudice dal coniuge debitore.

L’assegno di mantenimento si differenzia dall’assegno divorzile (v. Assegno divorzile), in quanto il primo opera in sede di separazione tra i coniugi, mentre il secondo è previsto al ricorrere dei presupposti di legge in caso di divorzio.

 

Giurisprudenza

 

Con riferimento alla cessazione dell’obbligo di mantenimento in conseguenza all’instaurazione di un nuovo regime di convivenza o alla formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, meritano di essere segnalati vari orientamenti giurisprudenziali.

La Cassazione dapprima, facendo riferimento sia alla situazione di separazione tra coniugi che di divorzio, aveva affermato che il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza con altra persona. Tale situazione potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale.

 

Di contro, la formazione di un’affidabile e stabile relazione familiare di fatto da parte del coniuge creditore, che sia favorevolmente incisiva sulla mutata condizione economica tanto da ridurre o persino annullare lo stato di bisogno riscontrato in sede giudiziale, può legittimare il coniuge debitore a chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Il carattere di stabilità della nuova unione certificata da una lunga durata temporale o, addirittura, suggellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con il tenore e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.

 

Secondo alcune pronunce più recenti in tema di separazione personale dei coniugi, anche la sola convivenza, purchè stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangano inadeguati.

 

Ancora, recentemente la giurisprudenza ha confermato che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se “di fatto”, attraverso una convivenza more uxorio, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso e ciò indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente.

Inoltre, da una recente sentenza della Corte di cassazione, emerge che tra i fattori che possono incidere sull’assegno di mantenimento nel senso di negarne l’attribuzione rientrano l’effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell’età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione.

 

Afferma la Suprema Corte che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione. Ciò poiché, in sostanza, la separazione tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza.

Giurisprudenza recente, inoltre, ha confermato come il giudice, nel determinare in che modo i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli, goda della più ampia discrezionalità con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.

 

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore attraverso una “ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Tale intervento giudiziale potrebbe non rendersi necessario in caso di separazione consensuale dei coniugi, i quali, nelle proprie condizioni, hanno previsto un’equa distribuzione dei doveri nei confronti della prole (ad esempio, quando uno dei due, pur percependo reddito minore, lascia la casa coniugale all’altro per favorirne i figli conviventi). Nel caso in cui al contrario i coniugi non trovino alcun accordo, la legge concede all’organo giudicante il più ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione del quantum.

 

Quanto ai maggiorenni, l’obbligo di mantenimento è soggetto al parametro generale del raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento, sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica.

È pacifico che, affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.

 

In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore.

 

È esclusa, invece, dalla Cassazione l’attribuzione del beneficio ricondotta a “perdita di chance” perché la stessa travisa l’interpretazione dell’istituto del mantenimento che è destinato a cessare una volta raggiunto uno status di autosufficienza economica con la percezione di “un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato”.

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