Riferimenti normativi
Articoli 5 e ss. della legge sul divorzio (L. 898/1970)
Il tribunale, quando pronuncia sentenze di divorzio (v. Divorzio), determina anche la misura dell’assegno divorzile tenendo conto di una serie di fattori e principalmente il reddito dei due coniugi, le ragioni della decisione e la durata del matrimonio.
L’assegno divorzile consiste nell’obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all’altro coniuge un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l’impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di “spendere” la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall’altro lato, l’eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.
Il versamento dell’assegno può avvenire secondo due modalità:
-
- periodicamente
- in un’unica soluzione (in tal caso anche con assegnazione di un bene).
Anche l’assegno divorzile, come quello di mantenimento (v. Assegno di mantenimento), ha una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio.
Nel momento in cui viene a sciogliersi il nucleo familiare occorre intervenire in difesa delle condizioni vitali del coniuge economicamente più debole.
Presupposto fondamentale, infatti, è l’oggettiva necessità del beneficiario il quale deve risultare privo dei mezzi di sostentamento e di essere altresì impossibilitato a mutare tale condizione (ad esempio l’incapacità fisica per poter lavorare). D’altro canto la cessazione del legame matrimoniale influirà anche in una maggior rigidità nella determinazione del giusto valore dell’assegno.
L’assegno divorzile è, dunque, una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, dato che proprio con il divorzio il giudice stabilisce l’eventuale diritto di uno dei coniugi di percepirlo.
Fermo restando che il diritto all’assegno divorzile, ove stabilito nella sentenza di divorzio, spetta fin dal momento in cui questa passa in giudicato, è possibile richiedere al giudice di rideterminarlo in qualunque tempo, qualora sopravvengano apprezzabili modifiche dei rispettivi redditi.
L’assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.
L’assegno divorzile va distinto dall’assegno di mantenimento (v. Assegno di mantenimento) che spetta, (al ricorrere delle condizioni di legge) prima del divorzio ossia a seguito di separazione personale dei coniugi e, quindi, in una fase ancora transitoria del rapporto.
Giurisprudenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione proprio con riferimento all’assegno di divorzio ha affermato che il criterio di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita (come accade dopo la sola separazione personale), dato che ciò sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio.
Il divorzio estingue il rapporto matrimoniale e pertanto se si determinasse l’assegno divorzile in base al tenore di vita si finirebbe per ripristinare tale rapporto “in una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività” del vincolo matrimoniale.
La pronuncia della Cassazione ha posto però il problema di come valutare la c.d. “autosufficienza economica” del coniuge economicamente più debole.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha indicato quattro “indici di prova” per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente:
– il possesso di redditi di qualsiasi specie
– il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari
– le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell’ex.
– la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
La legge ha inoltre recentemente previsto la cancellazione dell’assegno in caso di nuovo matrimonio e “nuovi” e compositi criteri in luogo del “vecchio tenore di vita”. Esso non è più legato al reddito ma anche al patrimonio, all’età e alla condizione lavorativa del soggetto richiedente, all’impegno di cura dei figli comuni minori, alla durata del matrimonio (ecc.). Inoltre, è “a tempo”, ossia il giudice può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
Giurisprudenza
Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, secondo la giurisprudenza, alcuna rilevanza può attribuirsi al regime patrimoniale disposto in sede di separazione tra i coniugi. Invero, il riconoscimento dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.