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Assegno successorio

Riferimenti Normativi

Articolo 9 bis Legge n. 898/1978

 

Disciplina

L’assegno successorio è un assegno periodico che il giudice, dopo la morte dell’ ex coniuge, può porre a carico degli eredi (legittimi o testamentari) in favore dell’ex superstite, purché sussistano determinate condizioni.

 

Tale assegno vuole garantire quel regime di solidarietà familiare nato con il matrimonio tutte le volte in cui non sia possibile sostenere in altro modo l’ex coniuge che si trovi in stato di bisogno.

 

I presupposti che debbono sussistere affinché sorga tale diritto sono:

  • che il coniuge divorziato superstite, che richiede l’assegno successorio, sia titolare del diritto all’assegno alimentare;
  • che sopraggiunga la morte dell’ex coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno post matrimoniale;
  • che persista lo stato di bisogno del coniuge avente diritto accertato dal tribunale.

 

I soggetti obbligati alla corresponsione dell’assegno sono gli eredi, legittimi testamentari, escludendosi che il diritto possa essere fatto valere, altresì, contro i legatari ed i donatari.

I parametri ai quali fare riferimento per il calcolo dell’assegno sono:

  • Consistenza delle sostanze ereditarie
  • Numero degli eredi
  • Qualità degli eredi

 

La normale modalità di corresponsione dell’assegno successorio è la sua somministrazione periodica.

È fatta salva la possibilità di un accordo per la corresponsione in un’unica soluzione.

 

In tal caso si ha una convenzione stipulata tra l’ex coniuge avente diritto all’assegno successorio e gli eredi dell’ex coniuge obbligato, con la quale si stabilisce di tacitare il diritto all’assegno successorio mediante il pagamento di una somma capitale, ovvero per il tramite del trasferimento o della costituzione di un diritto reale.

Nel caso in cui il defunto abbia lasciato più coniugi divorziati superstiti ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile  essi hanno diritto ciascuno all’attribuzione di un separato assegno la cui misura sia determinata in funzione delle condizioni personali di ogni singolo coniuge.

 

Il diritto del coniuge divorziato all’assegno periodico si estingue:

  • Per il VENIR MENO DELLO STATO DI BISOGNO del coniuge, dal momento che questo non è solo requisito costitutivo ma anche di conservazione dell’assegno;
  • Per il passaggio a NUOVE NOZZE del coniuge divorziato superstite;
  • Per la soddisfazione in un’UNICA SOLUZIONE, In forza di un accordo tra soggetti obbligati e avente diritto;
  • Per la MORTE DEL CONIUGE DIVORZIATO E QUELLA DEI SOGGETTI OBBLIGATI.

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