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Assenza

Riferimenti normativi

Articolo 49 del Codice Civile

 

Disciplina

L’assenza è un istituto giuridico attraverso il quale una persona viene dichiarata assente, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo di due anni.

L’assenza viene dichiarata attraverso una pronuncia del Tribunale.

 

I soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza sono i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti, dipendenti dalla morte dello scomparso, sui beni di questi.

La dichiarazione di assenza viene resa con sentenza dal Tribunale su istanza di uno dei soggetti legittimati.

La sentenza viene pronunciata allorché ricorrano due presupposti:

    1. l’allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza;

    • l’assenza di notizie per un periodo di due anni.
     

    A seguito della dichiarazione di assenza il Tribunale, su istanza di chiunque ne abbia interesse, ordina l’apertura del testamento (v. Testamento) se esistente.

    Gli eredi testamentari o legittimi, i legatari, i donatari e tutti gli altri soggetti cui spettano diritti in ragione della morte dell’assente, possono chiedere l’immissione temporanea nel possesso dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

    Prima che avvenga l’immissione nei beni dell’assente deve essere formato l’inventario dei beni (v. Inventario) facenti capo al soggetto scomparso.

    Affinché ciò sia possibile però tali soggetti debbono prestare cauzione nelle misura determinata dal Tribunale.

     

    Se taluno non è in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.

    Ciò al fine di tutelare il patrimonio dell’assente, sino al suo ritorno.

    Il coniuge dell’assente, in caso di bisogno, può ottenere dal tribunale un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità patrimoniale dell’assente.

    Il matrimonio non si scioglie, ma viene sciolta la comunione legale.

    Laddove la persona dichiarata assente faccia ritorno o sia fornita prova della sua esistenza in vita, gli effetti della dichiarazione cessano, senza che all’uopo sia necessaria una pronuncia giudiziale.

    I possessori temporanei dei beni devono restituirli.

     

    Giurisprudenza

    La Cassazione ha precisato che tra i diritti dipendenti dalla morte dell’assente, dei quali è ammissibile l’esercizio temporaneo, rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell’assente ma anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi; pertanto, la moglie dell’assente titolare di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che, in caso di morte del marito, acquisterebbe “iure proprio” il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto – durante l’assenza del coniuge pensionato – ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell’istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell’assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l’importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell’ente alcuna azione o pretesa ulteriore.

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