Riferimenti normativi
Articoli 1923 e ss. del Codice Civile
Le assicurazioni sulla vita si annoverano tra la serie di prodotti e di strumenti che possono essere proposti alla clientela, al fine di gestire al meglio la pianificazione finanziaria e patrimoniale.
La stipula di un contratto di assicurazione è tipicamente frutto dell’iniziativa di un privato cittadino – o, su scala più ampia, di un imprenditore (piccolo o grande che sia), dello Stato o di un suo ente o di un’organizzazione internazionale – che, in presenza di un interesse da tutelare o un evento sfavorevole dal quale proteggersi, può decidere di rivolgersi a una compagnia assicurativa o, più comunemente, a un distributore che possa fare da “intermediario”.
Tra gli eventi certamente più nefasti da considerare per l’individuo si annovera certamente la morte, essendo la vita il bene supremo da preservare.
I soggetti dell’assicurazione sono contrante, assicurato e beneficiario.
Si definisce contraente chi esprime la volontà di stipulare un contratto di assicurazione, con lo scopo di tutelare un interesse. Il contraente è quindi colui che sottoscrive la polizza e si assume l’onore di pagarne il premio.
Contraente e assicurato non sono necessariamente la stessa persona. Non coincidono ad esempio nel caso in cui chi stipula un contratto, il contraente per l’appunto, lo faccia per tutelare gli interessi di qualcun altro, sottoscrivendolo quindi sì a nome proprio ma per conto di un altro, l’assicurato.
L’assicurato è colui che gode della protezione offerta dalla polizza assicurativa ed è quindi anche il creditore dell’indennizzo dovuto nel caso in cui si verifichi effettivamente il rischio.
Da un punto di vista giuridico, l’assicurato – a differenza del contraente – non è parte del contratto di assicurazione e, per questa ragione, non è tenuto a versare il premio. Fa però a tutti gli effetti parte del rapporto assicurativo e può essere di conseguenza comunque soggetto a dei doveri di tipo contrattuale, legati ad esempio alla descrizione del rischio.
Quello delle assicurazioni sulla vita è un caso particolare, dove il termine “assicurato” indica giuridicamente “la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende la prestazione dell’assicuratore”. Se, normalmente, il presupposto del contratto assicurativo è che l’assicurato non abbia interesse nel verificarsi del rischio, nel caso “vita” accade l’esatto contrario: l’assicurato ha interesse nel fatto che la persona oggetto della polizza resti in vita. In questa circostanza, contraente e assicurato tendono quindi a coincidere, benché sia comunque prevista la possibilità che il contraente ottenga l’autorizzazione formale di un terzo a stipulare una polizza sulla sua vita.
Il beneficiario è il soggetto a cui spetta effettivamente la prestazione dovuta da parte della compagnia assicurativa nel caso in cui si verifichi il rischio definito dalla polizza. Anche la figura del beneficiario può quindi coincidere o meno con la figura del contraente e dell’assicurato.
Nel caso del ramo “danni”, il diritto all’indennizzo può spettare esclusivamente all’assicurato: in questo caso, quindi, beneficiario e assicurato coincidono necessariamente. Nel caso, più complesso, del ramo “vita”, è invece possibile sia che le figure di assicurato, contraente e beneficiario coincidano sia che le tre figure siano distinte tra loro. Il contraente può cioè decidere che sia un’altra persona da lui designata a ricevere le somme maturate alla sua morte o alla scadenza del contratto.
L’assicurazione vita è una formula contrattuale stipulata fra due soggetti che ha come scopo quello di garantire, al verificarsi di determinati eventi, il versamento di una rendita comprensiva degli interessi maturati sino a quel momento ad uno o più beneficiari stabiliti. Con la stipulazione di una polizza vita, l’obiettivo del contraente è quello di garantire, in caso di sua morte prematura, una vita serena dal punto di vista economico al soggetto indicato come beneficiario.
Le figure coinvolte in un contratto di assicurazione sulla vita sono, dunque, essenzialmente tre, ma in alcuni casi possono anche essere quattro:
- il contraente, ovvero colui che materialmente stipula il contratto e che corrisponde a chi versa il premio mensilmente;
- la società assicurativa, ovvero la compagnia che assicura un soggetto in caso di morte o di altri eventi previsti all’interno del contratto;
- l’assicurato, che solitamente corrisponde al contraente, ma può esservi anche distinto, in ogni caso è il soggetto che sul contratto viene assicurato contro determinati accadimenti;
- il beneficiario, ovvero un soggetto terzo, che in caso del verificarsi degli eventi previsti dal contratto sarà legittimato a ricevere la rendita stabilita ed i relativi interessi.
Il contraente ha facoltà di decidere come corrispondere il premio.
Premio Unico: si definisce in questo modo il versamento unico della somma totale da corrispondere alla compagnia assicurativa per avere la copertura stabilita nel contratto. Premio ricorrente: si indica così il versamento rateale della somma totale prevista dal contratto.
Premio unico ricorrente: è la modalità che prevede il versamento di una somma definita in date stabilite nel contratto, ad esempio una o due volte all’anno.
Sul mercato esistono tre tipologie di polizze vita:
- la polizza caso vita,
- la polizza caso morte,
- la polizza mista.
L’assicurato che opta per una polizza caso vita, sceglie un’assicurazione che gli assicuri una rendita o un capitale nel caso in cui fosse ancora in vita alla scadenza del contratto.
Si tratta, dunque, di un investimento che viene fatto per un periodo di tempo e che prevede la restituzione della somma con interessi.
La polizza caso vita prevede che la compagnia assicurativa si impegni verso un contraente, corrispondendo una rendita nel caso in cui al termine del contratto egli sia ancora in vita.
La polizza caso morte è quel tipo di assicurazione sulla vita che garantisce, alla morte dell’assicurato, un capitale al beneficiario.
Quest’ultimo è un soggetto designato dal contraente all’atto della stipula del contratto.
Questa tipologia di polizza vita caso morte consiste in un contratto che impegna il contraente a pagare dei premi alla compagnia assicurativa, mentre quest’ultima si impegna a versare un capitale al beneficiario in caso l’assicurato venga a mancare durante il periodo di validità del contratto, che solitamente può variare dai 5 ai 20 anni. Il termine “temporanea”, infatti, indica proprio il limite di tempo previsto dalla copertura assicurativa.
Una volta scaduto il contratto, quindi, nel caso non sia avvenuta la scomparsa dell’assicurato i premi pagati vengono trattenuti dalla compagnia assicurativa.
Esistono comunque due tipologie principali di Temporanea Caso Morte: quelle a capitale costante e quelle a capitale decrescente.
Polizza temporanea caso morte a capitale costante: questa forma di polizza caso morte prevede che, in caso di decesso dell’assicurato, la compagnia assicurativa versi al beneficiario la somma stabilita con il contraente al momento della stipula del contratto.
Polizza temporanea caso morte a capitale decrescente: in questo caso, invece, con il passare degli anni la somma che l’assicurazione verserà al beneficiario tenderà a decrescere in modo progressivo.
Per questo motivo questo tipo di polizza Temporanea Caso Morte risulta particolarmente indicata per coloro che hanno un impegno economico in corso (mutuo, finanziamento, …).
Solitamente questa formula viene scelta da chi ha il desiderio di poter assicurare una tranquillità ai propri cari nel caso si registrasse la sua dipartita.
Questo tipo di polizza può essere, ancora, di due tipi: a vita intera o temporanea caso morte.
Nell’ultimo caso i beneficiari potranno ottenere la rendita solo nel caso in cui l’assicurato perda la vita in un determinato periodo di tempo.
A differenza dell’assicurazione vita, la polizza caso morte ha ragione d’essere nel caso in cui l’assicurato muoia prematuramente; in questa evenienza il beneficiario potrà godere del capitale che il contraente ha stabilito con la società assicurativa in fase di contratto.
Le polizze vita miste, nascono dall’insieme delle due precedenti forme assicurative (vita e morte).
Il capitale va al beneficiario in caso di decesso dell’assicurato durante il periodo di differimento o all’assicurato se in vita quando scade il contratto.
La polizza mista ha un costo maggiore rispetto alle altre due polizze che sono a garanzia solo di uno dei due casi, vita o morte.
In ultimo la polizza vita mista contiene elementi di entrambe le tipologie di assicurazione vita precedenti:
il capitale viene corrisposto alla conclusione del contratto al contraente, se è ancora in vita, oppure in caso di suo decesso prematuro ad un beneficiario stabilito precedentemente.
In vigenza del contratto assicurativo, gli eventuali proventi finanziari generati dalla gestione dei fondi sottostanti alla polizza non sono soggetti a tassazione, poiché il momento impositivo è differito fino al riscatto/liquidazione della polizza.
Il differimento della tassazione determina un apprezzabile vantaggio finanziario.
Di seguito vengono riepilogati i profili fiscali di maggior interesse delle polizze vita:
Tassazione dei proventi delle polizze vita ai fini delle Imposte Dirette
Liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso vita” ed in ipotesi di riscatto della polizza da parte del Contraente
Fatta eccezione per la quota dei proventi delle polizze vita derivanti dall’investimento del capitale in Titoli di Stato italiani o in titoli emessi da Paesi esteri with-list (per i quali l’aliquota di tassazione è sempre pari al 12,50%), i proventi eventualmente contenuti nel capitale liquidato al Contraente a fronte del riscatto totale o parziale della polizza, così come quelli compresi nelle somme corrisposte dalla Compagnia ai Beneficiari “caso vita” (in ipotesi di polizza a durata determinata giunta a scadenza), si qualificano come redditi di capitale di cui all’art. 44, co. 1, lett. g-quater), DPR 917/1986 e, come tali, sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26-ter, DPR 600/1973 (Imposta Sostitutiva) attualmente pari al 26%.
NOTA BENE: l’aliquota dell’Imposta Sostitutiva è ridotta al 20% per i proventi delle polizze (in essere) capitalizzati nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2014 e al 12,50% per qualsiasi provento maturato antecedentemente.
Liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso morte”
Ai fini fiscali, la somma che viene riconosciuta ai Beneficiari designati nel contratto per il “caso morte” può essere idealmente scomposta in due parti:
- il capitale liquidato dalla Compagnia a copertura del c.d. rischio demografico (correlato alla probabilità che si verifichi l’evento assicurato, i.e. la morte della persona assicurata) (c.d. Capitale Rischio Demografico);
- il capitale riferibile alla componente finanziaria dell’investimento (c.d. Capitale Finanziario).
Ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, DPR 601/1973, nel testo attualmente in vigore, le somme percepite dai Beneficiari in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita al verificarsi del caso morte, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) limitatamente al Capitale liquidato dalla Compagnia a titolo di copertura del Rischio Demografico.
Di contro, il Capitale Finanziario corrisposto dalla Compagnia ,al verificarsi del caso morte può invece comprendere una quota qualificabile come reddito di capitale da assoggettare all’Imposta Sostitutiva del 26% (ridotta al 12,50% per la parte eventualmente riferibile all’investimento medio annuale della polizza in Titoli di Stato italiani ed esteri white-list ed equiparati).
Il reddito da assoggettare ad Imposta Sostitutiva è pari alla differenza (se positiva) tra il Capitale Finanziario ed il totale dei premi versati dal Contraente (al netto della quota di essi specificamente destinata all’assicurazione del rischio demografico).
Imposta di successione in caso di liquidazione del capitale ai Beneficiari “caso morte”
Il nostro ordinamento esclude dall’attivo ereditario “le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali (…) stipulate dal defunto”.
Alla luce della previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 346/1990 (sopra citata), le polizze vita possono godere della totale esenzione dall’imposta di successione (fatto salvo il caso in cui ne venga negata la funzione “previdenziale”, da intendersi come idoneità della polizza a fungere da strumento di capitalizzazione del risparmio a medio lungo termine).
Polizza come strumento di protezione del patrimonio
Strumento altamente flessibile
La polizza può essere riscattata dal Contraente in qualunque momento;
Anche i Beneficiari possono essere modificati in qualunque momento dal Contraente;
E’ da sottolineare che sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei legittimari eventualmente lesi nel loro diritto alla quota di legittima.
La polizza vita garantisce ampia flessibilità nella gestione del sottostante e nella scelta degli strumenti utilizzabili nonché nella scelta del numero dei contraenti (anche due o più) e dei beneficiari (anche due o più).
Un investimento fatto tramite una polizza vita garantisce, in sé, infine, un certo livello di riservatezza, che può essere ulteriormente accresciuto laddove si decida di utilizzare una società fiduciaria come Contraente-Intestatario.
Dalla lettura congiunta dei commi dell’art. 1923 del Codice Civile si evince inoltre che:
Per quanto riguarda i frutti del capitale conferito in polizza, l’impignorabilità e l’insequestrabilità si consolidano immediatamente, con la sottoscrizione della polizza;
Per quanto riguarda, invece, i premi versati, valgono i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle relative norme di legge.
Strumento ai fini di garanzia
Una polizza può essere posta a garanzia di operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del Contraente) se collocata tramite un broker.