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Associazione

Riferimenti normativi

Articoli 14 e ss. del Codice Civile

 

Una associazione indica un ente costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

 

L’associazione è una delle forme aggregative disciplinate dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. L’associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale

Le associazioni si distinguono in associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.

Le prime sono dotate di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta, le seconde no.

 

Di conseguenza, le associazioni riconosciute (dotate di un patrimonio) rispondono delle obbligazioni personalmente, mentre per le associazioni non riconosciute (dotate di un fondo comune), con riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, non solo i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

La principale differenza tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute va individuata nella responsabilità personale degli amministratori.

Per poter beneficiare della liberazione degli amministratori da ogni personale responsabilità, quindi, le associazioni devono essere registrate nell’apposito registro delle persone giuridiche, dimostrare di disporre di un patrimonio di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo e sottoporsi al controllo pubblico sulla legittimità dell’atto costitutivo e dello statuto.

 

Alla base della costituzione di un’associazione vi è un atto di autonomia contrattuale, che si caratterizza per essere un contratto plurilaterale con comunione di scopo (in ciò differenziandosi dai contratti di scambio) e con organizzazione costituita per la sua attuazione.

Il contratto di associazione è rappresentato da due distinti documenti: l’atto costitutivo e lo statuto.

Elementi essenziali, sui quali deve formarsi l’accordo di tutte le parti per far sì che il vincolo associativo possa ritenersi validamente costituito, sono tre: lo scopo, le regole sull’ordinamento interno e le condizioni per l’ammissione.

Quanto alle caratteristiche della associazione, vi è innanzitutto la sua struttura. Tale istituzione, infatti, è a struttura aperta e prevede la possibilità di nuove adesioni senza che la struttura contrattuale sia modificata.

 

Altra caratteristica dell’associazione è rappresentata dallo scopo, che è di natura ideale o, comunque, non economica. Ad esempio sono associazioni i partiti o i sindacati.

Quanto alla qualità di associato, giova preliminarmente chiarire che l’adesione all’associazione può essere sia contestuale alla sua costituzione, che successiva.

La posizione di parte nel rapporto di associazione è rappresentata dalla qualità di associato, che fa sorgere in capo a un soggetto la titolarità di diritti e doveri che derivano dal contratto associativo e per i quali vige il principio di uguaglianza.

Gli associati esercitano il diritto di usufruire dei servizi dell’associazione o di utilizzarne gli impianti secondo le modalità che sono determinate annualmente dagli organi direttivi, con conseguente variabilità dei contributi dovuti nella misura stabilita da questi ultimi di anno in anno.

L’organizzazione interna dell’associazione prevede la presenza di numerosi organi: l’assemblea, l’organo esecutivo, l’organo di controllo.

 

L’assemblea è composta dagli associati in quanto tali.

Ad essa si affianca l’organo esecutivo, rappresentato dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.

Eventualmente può essere istituito anche un organo di controllo: il collegio dei probiviri.

L’assemblea, in particolare, in alcune materie ha una competenza necessaria e inderogabile. Ci si riferisce alle modificazioni di atto costitutivo e statuto, all’approvazione del bilancio annuale, allo scioglimento anticipato dell’associazione, alla nomina e alla revoca degli amministratori.

A tali materie si aggiungono quelle che lo statuto abbia eventualmente riservato all’assemblea.

Questa deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e, poi, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche con richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Gli amministratori, invece, sono nominati dall’assemblea: da tale attività gli associati non possono astenersi.

 

La nomina non rappresenta un mandato, ma soltanto un atto con il quale sono designate le persone che compongono l’organo che per legge ha il compito di amministrare l’associazione.

Gli amministratori hanno verso l’ente una responsabilità contrattuale e devono risarcire il danno che abbiano cagionato con l’inadempimento dei loro doveri.

Essi sono poi responsabili anche verso i creditori dell’associazione del danno che abbiano loro cagionato con la violazione dei doveri relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente.

Più in generale, gli amministratori sono responsabili per ogni fatto illecito che abbiano cagionato in danno di terzi o di singoli associati nell’esercizio delle loro funzioni.

In deroga alla disciplina generale di cui all’articolo 1372 del codice civile, l’associato può esercitare la propria facoltà di recesso dall’associazione con una propria unilaterale dichiarazione di volontà.

L’associato, poi, può anche essere escluso dall’associazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi, adeguatamente motivati nella deliberazione di esclusione.

 

L’associazione può estinguersi nel caso in cui si verifichi una delle cause previste dall’atto costitutivo, a seguito di deliberazione assembleare, per il raggiungimento dello scopo o sopraggiunta impossibilità di conseguirlo e per venir meno di tutti gli associati.

In ogni caso occorre precisare che tali cause non comportano l’immediata estinzione dell’associazione, la quale è prima messa in stato di liquidazione e si estinguerà solo quando tutti i debiti saranno adempiuti.

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