Gli atti di liberalità costituiscono un’ampia categoria di negozi giuridici (v. Negozi giuridici) con i quali si compie un’attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto, spontaneamente e per puro spirito di liberalità, con l’intento cioè di provocare un arricchimento (qualunque ne sia l’entità) attraverso un impoverimento proprio; gli atti di liberalità sono pertanto a titolo gratuito (v. Atti a titolo gratuito).
Tipico atto di liberalità è la donazione (v. Donazione e donazione indiretta), la cui disciplina è, salvo che la legge non disponga diversamente, sotto vari aspetti (come la revocabilità per ingratitudine e per sopravvenienza di figli o la riducibilità) applicabile alle altre liberalità.
Nell’ambito delle liberalità è possibile individuare tre categorie:
- Donazione diretta (v. Donazione)
- Liberalità non donative che, a loro volta, si distinguono in donazioni indirette (v. Donazioni indirette) e liberalità d’uso
- Liberalità non donative che possono ma non devono perseguire un intento liberale; gratuiti che se sorretti da un intento liberale possono qualificarsi come liberalità, per esempio: il fondo patrimoniale (v. Fondo patrimoniale), l’atto di dotazione di fondazione (v. Fondazione) e la comunione convenzionale traslativa (v. Comunione convenzionale).
Esempio
Paolo vuole acquistare un immobile, il cui prezzo viene pagato dal padre.
Tale fattispecie integra una liberalità ed in particolare una donazione indiretta, ovvero un atto liberale che non integra la forma della donazione.