Accedi

Atti soggetti all’imposta sulle donazioni

(v. Imposta successioni e donazioni)

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 346 del 1990

Articolo 2 commi da 47 a 51 del D.L. n. 262 del 2006

 

 

L’Imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica a tutte le eredità (v. Eredità) e alle donazioni tra vivi (v. Donazioni), con aliquote e franchigie differenziate a seconda del grado di parentela tra chi effettua e chi riceve il trasferimento di beni:

     

    • per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori ecc.) l’aliquota è pari al 4 % del valore ricevuto (al netto degli eventuali debiti), ma ogni beneficiario ha diritto a una franchigia di 1 milione di euro (cioè non paga nessuna imposta se la quota di eredità o la donazione che riceve è inferiore a 1 milione);
    • per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle l’aliquota è pari al 6 %, con una franchigia per ciascun beneficiario pari a 100mila euro;
    • per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota resta al 6 % ma non si applica alcuna franchigia;
    • infine, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8 per cento e non vi sono franchigie.

     

    L’imposta sulle successioni, disciplinata da regole generali, contenute nel D.Lgs. n. 346 del 1990 e da disposizioni particolari, previste dai commi da 47 a 51 dell’ art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, ha, come presupposto, i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte;

    L’imposta sulle donazioni colpisce la donazione e gli altri atti di liberalità stipulati in forma scritta.

     

    Diverse tipologie di beni sono considerate esenti dall’imposta e non rientrano quindi nel valore complessivo dell’eredità o della donazione.

    Le principali esenzioni riguardano in particolare:

       

      • i titoli di stato italiani e di altri paesi UE;
      • le aziende, i rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali, se i parenti in linea retta o il coniuge proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
      • il TFR e le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
      • i veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
      • le polizze vita.

       

      La disposizione contempla inoltre alcune ipotesi di esclusione legate alle caratteristiche “soggettive” dell’avente causa.

      Si tratta dei trasferimenti a favore di:

         

        • Stato, Regioni, Province e Comuni;
        • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni bancarie senza fini di lucro;
        • enti pubblici di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati al punto precedente predisposti per le stesse finalità (l’ente beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato di aver impiegato il patrimonio ricevuto per il conseguimento delle finalità indicata dal testatore);
        • movimenti e partiti politici.

         

        Sono previsti dei divieti e obblighi a carico di terzi:

           

          • Gli ufficiali dello stato civile di ciascun comune devono comunicare ogni trimestre l’elenco delle persone decedute, con indicazione dello stato di famiglia
          • I pubblici ufficiali non possono compiere atti relativi a trasferimenti mortis causa se non è data la prova della presentazione della dichiarazione di successione 
          • I debitori del defunto o i detentori di suoi beni non possono fare pagamenti o consegnare beni se non è data la prova della presentazione della dichiarazione di successione 
          • Le banche ed altri soggetti finanziari non possono effettuare operazioni se non è data la prova della presentazione della dichiarazione di successione 
          • Le cassette di sicurezza (o altri contenitori chiusi depositati presso banche ed altri soggetti che esercitano questo servizio) non possono essere aperte se non alla presenza di un notaio o di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate per redigere l’inventario del contenuto 

          Corsi Correlati