Accedi

Attivo ereditario

L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta.

 

Nell’attivo ereditario devono essere considerati tutti i beni e diritti trasferiti, anche se situati all’estero, con l’inclusione nel computo di:

  • denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, a meno che da inventario analitico non risulti l’esistenza di un importo diverso;
  • titoli di qualsiasi specie il cui reddito sia stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal de cuius;
  • beni immobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal de cuius o depositati presso altri a suo nome;
  • partecipazioni societarie di qualsiasi tipologia.

 

Sono invece esclusi dall’attivo ereditario:

  • le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non si è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  • i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
  • i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
  • i beni culturali, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
  • i titoli del debito pubblico;
  • gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge;
  • i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.

 

La determinazione del valore dell’attivo tiene conto della tipologia dei beni:

  • per gli immobili  la base imponibile per l’imposta di successione è la stessa prevista per qualunque atto di trasferimento di proprietà, ossia è il valore catastale degli immobili, per cui il valore si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore previsto per ciascuna determinata categoria.

 

In ogni caso nella dichiarazione di successione debbono essere riportate solo le rendite catastali.

  •  Il valore dei titoli quotati si determina assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati.
  • Il valore dei titoli non quotati in base al  patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

 

Nello specifico, nella determinazione del valore dei beni compresi nell’attivo ereditario si deve fare riferimento al valore in comune commercio, ossia al valore di mercato, alla data di apertura della successione, tenendo però conto delle regole speciali che si rendono applicabili immobili e partecipazioni societarie.

Corsi Correlati