L’atto di notorietà (o atto notorio) è l’atto, pubblico, con il quale una persona rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o di altri deponenti, attorno a uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone.
In quanto atto pubblico, l’atto di notorietà fa prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve.
Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni.
Non fa prova legale, dunque, dell’esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
Nell’ordinamento italiano l’atto di notorietà di norma può essere ricevuto dal cancelliere (art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366) o dal notaio (art. 1, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89)in presenza di almeno due testimoni; in alcuni casi, però, può essere ricevuto solo dal presidente del tribunale o, per delega di questo, dal cancelliere.