Riferimenti normativi
Articoli 2699 e ss. del Codice Civile
Disciplina
L’atto pubblico è un documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (v. anche Atto notarile).
Costituisce prova legale, cioè piena prova fino a querela di falso, degli elementi estrinseci che ne individuano la formazione: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; le dichiarazioni e i fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; le circostanze di luogo e tempo in cui è stato redatto. Non prova, al contrario, l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni delle parti.
Il documento formato da un pubblico ufficiale incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti vale come scrittura privata.