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Azienda (Avviamento)

(v. Azienda)

Riferimenti normativi

Articoli 2555 e ss. del Codice Civile

 

L’avviamento di un’azienda è la sua capacità di produrre utili in misura superiore all’ordinario.

Dipende dal fatto che il complesso dei cespiti dell’azienda ha un valore superiore a quello della somma dei singoli cespiti separati; non è né un bene né un diritto, ma una semplice qualità dell’azienda, non attribuibile ai singoli beni ma solo all’insieme degli stessi in quanto gestiti e organizzati unitariamente.

 

La legge garantisce tutela all’avviamento attraverso il divieto di concorrenza, cioè impedendo al precedente titolare di intraprendere una nuova impresa che, per oggetto o altre circostanze, sia idonea a sviare i clienti dell’azienda ceduta nei 5 anni successivi il trasferimento della prima.

 

L’avviamento può essere positivo (goodwill) o negativo (badwill) e in bilancio viene indicato nello stato patrimoniale.

L’avviamento, secondo la dottrina prevalente, non è trasferibile separatamente dall’azienda.

 

Giurisprudenza

L’avviamento è una qualitas dell’azienda, ad essa connaturata sin dalla sua costituzione e che pur ricollegandosi prevalentemente all’attività svolta dall’impresa, si proietta nel futuro e pertanto, esso avviamento non può mai mancare nella cessione dell’azienda, a meno che questa sia in perdita o sia predestinata alla produzione di perdite. L’avviamento rappresenta uno degli elementi del patrimonio sociale e si traduce nella probabilità fondata sui dati, presenti o passati, di futuri profitti, pertanto, il criterio di stima può basarsi sulla media degli utili netti fiscali conseguiti negli ultimi tre anni anteriori; ciò in considerazione del fatto che l’avviamento si sostanzia in un complesso di elementi che, se pur cronologicamente attualizzati al momento della cessione, si fondano sui risultati economici delle passate stagioni.

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