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Azienda – Ditta

Riferimenti normativi

Articoli 2563 e ss. del Codice Civile

 

Tra i segni distintivi assume una prevalente importanza la ditta, che è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività.

 

Essa costituisce, a differenza del marchio (v. Azienda – Marchio) e dell’insegna (Azienda – Insegna), che hanno carattere meramente facoltativo, mezzo di individuazione necessario dell’impresa economica.

 

Nella creazione della ditta l’imprenditore deve rispettare due principi: il principio della verità ed il principio della novità.

Il principio della verità impone che l’attività economica sia esercitata in nome proprio dall’imprenditore: per questo è stabilito che, in qualunque modo sia formata, la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore medesimo (art. 2563 c.c.);

 

Il principio della novità implica che la ditta debba essere anche nuova, cioè idonea a caratterizzare una data impresa, differenziandola in modo preciso da imprese similari. La novità non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto ed operanti nella stessa parte del territorio nazionale.

 

 

Al fine di evitare che una ditta possa essere confusa con un’altra, la legge prescrive che quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione, per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee.

La ditta può essere trasferita sia per atto tra vivi che per causa di morte purché con essa avvenga contestualmente il trasferimento della azienda.

Nel caso, poi, di usufrutto o affitto dell’azienda (v. Azienda – Trasferimento), la ditta deve essere necessariamente trasferita.

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