(v. Azienda)
Parte della azienda, solitamente preposta ad attività specifiche, dotata di propria autonomia funzionale.
Esso rappresenta, dunque, un’articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda.
Giurisprudenza
Ove venga in rilievo un’ipotesi di alienazione di ramo d’azienda, l’acquirente è responsabile, unitamente all’alienante, dei soli debiti che dalle scritture contabili risultano riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita, mentre non risponderà nè per i debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte d’azienda da lui acquistata nè pro quota per debiti relativi alla gestione complessiva dell’impresa alienante.
L’art. 2112 cod. civ. consente di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell’impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare “know how” (o, comunque, dall’utilizzo di “copyright”, brevetti, marchi etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ.
Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dall’art. 2112 cod. civ. resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l’elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.