L’azione di riduzione è l’azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di riserva a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, cd. quota disponibile (v. Quota disponibile).
Occorre preliminarmente ricordare che la legge contempla la successione necessaria (v. Successione necessaria), cui appunto si riferisce la quota di riserva (v. quota di riserva o di legittima) e le conseguenti azioni dirette alla reintegrazione di tale quota (azioni di riduzione e azioni di restituzione).
La successione necessaria individua un limite prestabilito dalla legge entro il quale il de cuius può disporre.
Il legislatore prevede , infatti, che ai soggetti legittimari (v. Legittimari; coniuge, discendenti ed, in assenza di discendenti, ascendenti) sia riservata una quota minima sulla eredità.
Della restante quota, appunto detta quota disponibile, il testatore può liberamente disporre.
L’operatività della successione necessaria è garantita anche contro la volontà del testatore.
I presupposti dell’azione di riduzione sono:
- la dimostrazione della qualità di legittimario (ovvero di stretto congiunto del de cuius);
- la lesività della disposizione testamentaria o della donazione nei confronti della quota che la legge riserva espressamente e anche contro la volontà del de cuius al legittimario.
La funzione dell’azione di riduzione è quella di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima lesa.
I soggetti che possono proporre l’azione di riduzione sono:
- i legittimari lesi, in tutto o in parte, nella loro quota di legittima;
LEGITTIMARI LESI:
Sono i soggetti legittimari i quali, pur essendo stati chiamati all’eredità, sono stati lesi nella quota di riserva loro spettante.
Il legittimario leso è già erede e non agisce per ottenere il riconoscimento di tale qualifica.
La funzione dell’azione di riduzione, in tal caso, è quella di consentire ai legittimari la reintegrazione della loro quota di riserva.
Il legittimario leso ha ricevuto una quota ereditaria inferiore rispetto a quella cui avrebbe diritto in ragione del rapporto intercorrente con il de cuius.
LEGITTIMARI PRETERMESSI:
Sono i soggetti legittimari che non sono stati nemmeno chiamati all’eredità; sono stati, appunto, pretermessi. Il testatore non li ha contemplati nella sua successione e dunque, non hanno acquistato la qualità di erede.
La funzione dell’azione di riduzione, in tal caso, è quella di far acquistare al legittimario pretermesso il titolo di erede.
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- i loro eredi;
- i loro aventi causa.
I legittimari possono attivarsi per rimuovere gli effetti di disposizioni testamentarie e di donazioni compiute dal de cuius che, alla data di apertura della successione, risultino lesive della quota di legittima.
Il diritto alla quota di riserva – e a porre in essere la relativa azione per conseguirla – può essere trasmesso per atto tra vivi o mortis causa ( la legge parla, infatti, di “eredi o aventi causa”).
Il diritto ad esperire l’azione di riduzione non è rinunciabile finché il donante è in vita, ma la rinuncia può avvenire dopo la morte del donante.
I soggetti contro i quali può essere esperita l’azione di riduzione sono: eredi, legatari, donatari, cioè tutti coloro che sono stati beneficiari delle disposizione lesive.
I termini di prescrizione dell’azione di riduzione:
Il termine prescrizionale dell’azione di riduzione è quello ordinario di dieci anni.
Nel caso le diposizioni da ridurre siano le donazioni (v. Donazioni), detto termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di apertura della successione del donante (la data in cui il donante muore).
Questa azione non si può infatti attivare se non dopo la morte del donante, e così i legittimari lesi non potranno far valere le loro ragioni se non dopo l’apertura della successione.
Più complesso è il computo del termine di prescrizione contro le disposizioni testamentarie (v. Disposizioni testamentarie).
Per l’orientamento prevalente il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione contro a disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data in cui il chiamato beneficiario della disposizione lesiva abbia accettato l’eredità.
Solo dopo l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato che sia beneficiario di una disposizione lesiva, infatti, il legittimario leso può avere piena cognizione della lesione a proprio danno.
Come si riducono le disposizioni lesive?
La riduzione avviene in base ad un ordine di riduzione:
- disposizioni testamentarie (senza distinzione tra eredità e legati);
- donazioni
1) Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le prime ad essere ridotte sono, dunque, le disposizioni testamentarie.
La regola generale è che la riduzione delle disposizioni testamentarie avvenga proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Ma tale regola generale può essere derogata dal testatore. Il testatore può stabilire che la riduzione avvenga in maniera non proporzionale.
In questo caso alcune disposizioni sono ridotte mentre le altre disposizioni no, salvo che non si riesca ad integrare la quota riservata ai legittimari.
2) Riduzione delle donazioni
Laddove, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giunga ad integrare la quota di legittima, si dovrà procedere alla riduzione delle donazioni.
La riduzione delle donazioni si attua un ordine cronologico ascendente.
Ciò vuol dire che si riducono le donazioni cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Si presume, infatti, che il donante – testatore abbia più interesse a mantenere ferme le donazioni fatte cronologicamente prima, rispetto a quelle fatte in epoca successiva.
Se, quindi, la riduzione della donazione più recente, oltre a quelle delle eventuali disposizioni testamentarie, sarà insufficiente, si passera alla precedente donazione; nel caso sia ancora insufficiente, a quella ancora anteriore e così via.
Si è giunti, quindi, alla riduzione e si è stabilito quanto deve dare il beneficiario al legittimario.
Così operata la riduzione, come si attua praticamente la reintegrazione della legittima?
Con la restituzione totale o parziale del bene.
L’azione di riduzione persegue in definitiva lo scopo di dichiarare l’invalidità degli atti compiuti in vita dal testatore risultanti lesivi della legittima.
Dal punto pratico, la riduzione è scindibile in tre azioni possibili ed eventuali:
- la prima mira a ottenere la dichiarazione d’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota legittima;
- la seconda tende a recuperare, in favore dei legittimari, le attività in possesso dei soggetti beneficiati;
- la terza, recuperatoria come la precedente, è esperibile in caso di alienazione a terzi dei cespiti del de cuius.
Esempio
Paolo muore, avendo fatto testamento e lasciando a sé superstite la moglie ed un figlio.
Il suo patrimonio ammonta ad euro 600.000,00.
Alla moglie in vita aveva donato un immobile del valore di 100000,00 euro.
All’apertura della successione, si apre il testamento in cui Paolo ha devoluto tutto il suo patrimonio all’amante.
Si è verificata, dunque, una lesione della quota di riserva che coniuge e figlio possono far valere.
La quota di riserva della moglie è individuata in 1/3 del patrimonio, quella dell’unico figlio ugualmente in 1/3 del patrimonio e residua, dunque, una quota disponibile di 1/3.
È evidente che il testatore abbia agito in spregio della successione necessaria.
La moglie ed il figlio possono esperire azione di riduzione.
In conclusione
L’azione di riduzione rappresenta il meccanismo giurisdizionale di tutela predisposto dalla legge a salvaguardia della quota di legittima riservata ai legittimari, alla quale i medesimi possono ricorrere in caso di lesione o pretermissione dei loro diritti.
La funzione dell’azione di riduzione è quella di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima lesa.
Giurisprudenza
In tema successione necessaria, l’ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie – anche privilegiate – ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.
È prevalente, in giurisprudenza, l’orientamento secondo il quale l’azione di riduzione può essere esercita anche in via surrogatoria, dai creditori del legittimario, i quali possano venire pregiudicati dall’inerzia e dall’inazione di questi, che non agisca per tutelare il proprio diritto alla riserva. Ove il legittimario non abbia già accettato, tuttavia, nasce un problema sul rapporto tra accettazione tacita dell’eredità, e azione di riduzione esercitata, non dal chiamato, ma da un suo creditore.