Accedi

Azioni possessorie

Riferimenti normativi

 

Articoli 1168 e ss. del Codice Civile

 

 

Inquadramento

 

Il nostro ordinamento prevede due tipi di azioni a tutela del possesso (v. Possesso):

     

    • l’azione di reintegrazione o di spoglio, esperibile dal possessore o dal detentore qualificato, che siano stati privati del possesso  in maniera clandestina o violenta entro un anno dallo spoglio o da quando questo è stato scoperto se clandestino;

    • l’azione di manutenzione, esperibile dal possessore di un bene immobile o di un’universalità di mobili, laddove sia posta in essere una turbativa o una molestia che abbiano impedito al possessore il pacifico godimento del bene, oppure nel caso in cui il possessore abbia subito uno spoglio non clandestino o non violento. Per esperire questa seconda azione è necessario che il possesso duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto.
     
     

    Poiché le azioni possessorie spettano anche al titolare del diritto sul bene che sia altresì possessore, questi potrà esercitare sia l’azione petitoria (v. Azioni Petitorie), a difesa del suo diritto, oppure, a sua scelta, l’azione possessoria. Quest’ultima azione è maggiormente conveniente, in quanto, oltre alla maggiore snellezza del procedimento, è previsto un onere probatorio decisamente più attenuato: chi esercita un’azione possessoria deve solo dimostrare il fatto di esercitare il possesso sul bene.

     

     

    Giurisprudenza

     

    Secondo la Cassazione, con l’esercizio dell’azione di reintegrazione il possessore spogliato può ottenere, sulla base della notorietà del fatto in sé dello spoglio, la reintegrazione del possesso, consistente nell’ordine del giudice all’autore dello spoglio di restituire la cosa al possessore, anche mediante riduzione in ripristino dello stato dei luoghi.


    Lo spoglio può essere totale ovvero anche parziale.

    Legittimato attivo è, oltre il possessore, anche il detentore che non detenga la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità.

     

    Il detentore può anche agire nei confronti dello stesso possessore, purché la sua detenzione sia autonoma, cioè sia acquisita nel proprio interesse.

    Corsi Correlati