Riferimenti normativi
D. Lgs. 42/2004
Disciplina
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Con tale termine si definiscono i beni che compongono il patrimonio culturale nazionale, nei suoi svariati aspetti: storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale, etno-antropologico, archivistico, librario, e altri che costituiscano testimonianza di valore storico-culturale; si includono in questo ambito anche le attività culturali, ossia quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte.
La legge individua le categorie di beni culturali assoggettate a particolari disposizioni di tutela, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione, misure di conservazione, nonché misure relative alla circolazione dei beni, nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.
Vi sono tre categorie di beni culturali:
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- i beni culturali ex lege;
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- i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale;
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- i beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti, che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale.
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- i beni culturali (salva la verifica o la dichiarazione di interesse culturale) soggetti a specifiche disposizioni di tutela
A) Tra le categorie di beni culturali rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento. La legge considera beni culturali ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
- gli archivi e i singoli documenti;
- le raccolte librarie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente).
B) Sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale.
In particolare, possono essere riconosciuti quali beni culturali:
- cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- carte geografiche e spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- fotografie, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
Peraltro, le stesse ultime cose indicate, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
Parallelamente, dunque, le medesime cose, qualora siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggette alle disposizioni di tutela (e, dunque, non possono essere sottoposte a verifica dell’interesse culturale).
La verifica dell’interesse culturale è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC.
La verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro è effettuata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale.
In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di legge. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall’applicazione della disciplina richiamata.
C) La legge individua altri beni che sono considerati beni culturali a causa dell’interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell’intervento della dichiarazione di interesse culturale.
Si tratta, in particolare, di:
a) cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro;
b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se tali cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.
Rientrano tra i beni culturali anche le sale cinematografiche e le sale d’essai.
d-bis) cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.
e) collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
La dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell’interesse (particolarmente importante o eccezionale), al fine di sottoporre il bene ai “vincoli” di tutela.
D) Taluni beni (salva la verifica o la dichiarazione di interesse culturale) sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela, puntualmente individuate.
In particolare, per esempio:
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- è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, nonché il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale;
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- vi è l’obbligo, per chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza (o, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza). L’uscita di tali opere non è soggetta ad autorizzazione, ma l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che ricorrano le condizioni previste, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale;