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Bene ereditario (Autorizzazione alla vendita)

Riferimenti normativi

Articolo 747 del Codice di Procedura Civile

 

Disciplina

Al fine di salvaguardare l’integrità del patrimonio ereditario è prevista l’autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un’eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla consistenza dell’asse ereditario.

 

 

Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli atti di disposizione relativi ai beni di un’eredità non ancora accettata ed amministrata dal chiamato, possessore o non possessore o dal curatore dell’eredità giacente ovvero i beni di eredità accettata con beneficio d’inventario, i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria, nonché quelli amministrati dall’esecutore testamentario.

 

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

 

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

 

Giurisprudenza

La giurisprudenza e la dottrina hanno interpretato in maniera estensiva l’art. 747 c.p.c., comprendendo oltre all’ipotesi espressamente prevista della vendita di beni ereditari, anche “tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà dei beni ereditari”.

 

Lo scopo è quello di salvaguardare l’integrità del patrimonio ereditario.

Infatti, il Tribunale è chiamato a valutare gli interessi di tutti i soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità ed in particolare quelli dei creditori e dei legatari.

 

L’autorizzazione del solo giudice tutelare è circoscritta in via esclusiva al campo degli interessi del minore.

Pertanto, nell’ipotesi di beni provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario, competente ad autorizzare il minore per atti di straordinaria amministrazione riguardanti i beni ereditari, è il Tribunale delle Successioni e non il giudice tutelare.

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