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Bene futuro

Riferimenti normativi

Articoli 771, 820, 1348, 1472, 2823 del Codice civile.

 

Inquadramento

Per beni futuri devono intendersi cose o beni che non esistono attualmente, ma che potranno esistere.

 

Si può trattare di:

  • cose che non esistono in natura, come un immobile da costruire;
  • beni che provengono da un altro bene, come i frutti ex art. 820 del c.c. (naturali o civili, es. la frutta di un frutteto o gli interessi derivanti dal prestito di una somma di denaro);
  • cose già esistenti in natura ma che non appartengono a nessuno (res nullius).
  • diritto che esisterà solo al verificarsi di una certa condizione.

 

Con riferimento ai beni futuri si distinguono atti giuridici che li ammettono quale oggetto di disposizione (la compravendita); altri, invece, come la donazione, che non consentono la disposizione di una cosa che non è attualmente esistente (v. anche Bene altrui).

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