(v. Accettazione con beneficio di inventario)
Riferimenti normativi
Articoli 470, 471, 472, 473, 484, 487, 489, 490, 491, 493, 494, 504, 505, 509, 510, 511, 531, 557, 564, 1203, 2830, 2941; Articoli 779, 780 Codice di procedura civile; Articoli 12 Legge fallimentare.
Inquadramento
Il beneficio di inventario fa riferimento ad una delle modalità secondo le quali può essere compiuta l’accettazione dell’eredità: l’accettazione con beneficio di inventario.
L’accettazione con beneficio di inventario produce l’effetto fondamentale di tenere distinto il patrimonio dell’erede e quello del defunto.
Di conseguenza non si estinguono i rapporti obbligatori tra l’erede e il defunto, l’erede è tenuto a pagare i debiti e i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto e i creditori del defunto e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario, rispetto ai creditori dell’erede.
Non ha alcun rilievo il divieto imposto dal testatore di accettare l’eredità senza beneficio di inventario.
Vi sono determinati soggetti che possono accettare l’eredità solo ed esclusivamente con beneficio d’inventario (es. gli incapaci e le persone giuridiche).
Esempio
Paolo è chiamato all’eredità del padre Annibale, il quale ha contratto numerosi debiti in vita. Al fine di evitare che il suo patrimonio personale venga intaccato dai debiti ereditari, Paolo decide di accettare l’eredità paterna avvalendosi del beneficio di inventario, conseguendo cos’ l’effetto di mantenere il suo patrimonio personale distinto da quello ereditario.
Giurisprudenza
Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario, secondo la giurisprudenza più recente, è erede con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, e che si producono gli effetti conseguenti. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius.
Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, liberamente scelta dalla persona fisica, inoltre, il mancato assolvimento dell’onere di far luogo all’inventario nei termini e modi di legge produce l’effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, dell’accettazione pura e semplice; laddove l’accettazione con beneficio d’inventario costituisca l’unico modo di accettazione previsto dalla legge, come nel caso avente ad oggetto una eredità devoluta a persona giuridica, il mancato perfezionamento del modulo legale non può che importare il non conseguimento dello agognato status di erede.