Riferimenti normativi
Articoli 812, 815, 1153 del Codice Civile.
Inquadramento
I beni mobili sono quelli che sono individuati in via residuale dalla legge; in particolare, tutti i beni che non sono ricompresi nel novero dei beni immobili (v. Beni immobili).
I beni mobili si differenziano, a loro volta, in:
– beni mobili veri e propri che, per il trasferimento, non necessitano di forma scritta ad substantiam;
– beni mobili registrati, ossia quei beni che sono iscritti in pubblici registri (v. beni mobili registrati).