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Cambiale ipotecaria

(v. Cambiale)

 

Una particolare tipologia di cambiale è costituita dalla c.d. cambiale ipotecaria, che consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. In tale ipotesi la garanzia non sarà relativa al credito sottostante il titolo, bensì nello stesso rapporto cartolare, che assumerà caratteristiche di astrattezza.

In altri termini, il creditore potrà far valere la propria pretesa pur rimanendo dispensato dal provare l’esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, l’obbligazione cambiaria prescinde dal rapporto causale, tanto che il debitore non potrà eccepire la nullità o la mancanza della causa del rapporto per cui è nata l’obbligazione.

 

Di contro, il debitore si troverà soggetto sia all’azione cambiaria sia a quella causale, considerato che l’obbligazione cambiaria di norma non estinguerà l’obbligazione causale. Nell’ipotesi in cui abbia pagato la somma al creditore, ma costui abbia già trasferito le cambiali emesse, l’acquirente rimarrà obbligato a pagare le cambiali anche al terzo giratario, salvo poi esercitare il diritto di regresso verso il creditore stesso.

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