(v. anche Cambiale ipotecaria e cambiale agraria)
Riferimenti normativi
R.d. 1669/33 (la c.d. legge cambiaria)
La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.
La cambiale deve tassativamente contenere:
– la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
– l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
– il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
– l’indicazione della scadenza ;
– l’indicazione del luogo di pagamento ;
– il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
– l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
– la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
La sussistenza di tutti i requisiti cambiari deve essere riscontrata nel momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento.
Ne deriva che nel caso in cui manchi uno o più elementi, si avrà una cambiale incompleta. Tuttavia, se vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si parlerà più specificatamente di cambiale in bianco.
Esistono diverse tipologie di cambiali, a seconda del rapporto che si desidera instaurare; si distingue tra cambiali tratte e i pagherò.
Quando ci si riferisce generalmente alla cambiale si suole intendere proprio la cambiale tratta, che contiene un ordine di pagamento con il quale il traente (chi firma la cambiale in emissione) impone al trattario di pagare al beneficiario una somma indicata nel titolo. Evidentemente, la figura del traente e del beneficiario possono coincidere. È il caso in cui il traente della cambiale ordini al trattario di pagare se stesso.
In tal caso si instaurano due diversi tipi di rapporti: il rapporto di valuta, che è quello che si instaura tra il traente e il primo prenditore del titolo, e il rapporto di provvista, che è quello che si instaura tra il traente e il trattario. Colui che appone la propria firma per accettazione della tratta (trattario) diviene debitore principale.
Diversa sembianza assume il pagherò, o vaglia cambiario, che non contiene un ordine di pagamento, bensì la promessa che l’emittente effettua nel pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo. Trattandosi di promessa unilaterale, ci si suole riferire alla disciplina delle promesse unilaterali ex artt. 1987 e ss. c.c., fermo restando che tutte le norme che sono previste per la cambiale tratta – qualora non siano esplicitamente oggetto di deroga – sono applicabili anche al pagherò.
Come chiarito, la cambiale è un titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti.
Al di là delle caratteristiche più specifiche, quel che appare certo è che il mancato pagamento da parte del soggetto obbligato può condurre a un protesto, ovvero a un patto pubblico che viene redatto da pubblico ufficiale, il quale accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è avvenuto.
Nel caso in cui, all’atto della sua presentazione, la cambiale non viene pagata, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto, come previsto dall’art. 51 della legge cambiaria.
Il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (ovvero con levata del protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento); il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione; il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.
Lo scopo principale del protesto è assicurare al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori e, complessivamente, agevolare da parte del creditore il recupero delle somme.
Levato il protesto, l’atto viene registrato in modo sequenziale all’interno di un apposito elenco, successivamente trasmesso al presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui è stata redatta la levata del protesto, a scadenze predeterminate. Ad inizio di ogni mese viene altresì trasmesso al presidente della Camera di commercio competente, che pubblica i dati entro 10 giorni dalla ricezione dell’elenco: il bollettino protesti costituisce un archivio pubblico, al quale tutti possono accedere.
Chi subisce il protesto di un titolo di credito è spesso condotto fuori dal mondo del credito, non permettendo al soggetto protestato di poter ottenere credito da parte di un istituto bancario (tranne il ricorso a particolari e più onerose forme di finanziamento). Inoltre, potrebbe essere difficile instaurare perfino rapporti su basi attive, considerato che molti operatori non amano intrattenere relazioni con soggetti ritenuti poco affidabili a causa proprio della levata del protesto.
Altro soggetto che potrebbe avere delle conseguenze è colui che ha avallato il credito, ovvero colui che ha garantito per il debitore. Pur non costituendo figura di debitore principale, anche il garante è obbligato allo stesso modo nei confronti del creditore, con la conseguenza che diverrà responsabile del pagamento delle somme indicate nel titolo.
Infine, trattandosi di titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente mediante azione di pignoramento, che per natura del titolo non richiede sentenza del giudice per poter essere esperita.
Nell’ipotesi in cui la cambiale sia stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il soggetto protestato potrà ben domandarne chiederne la cancellazione dal Registro Informatico. È possibile presentando apposita domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui la richiesta sia presentata correttamente, entro i 20 giorni successivi si procederà alla cancellazione del protesto.
Tuttavia, è bene ricordare che per poter cancellare correttamente il protesto è bene compilare la domanda alla Camera di Commercio avendo cura di accompagnare la presentazione con la marca da bollo richiesta, con la cambiale originale con quietanza di pagamento avvenuto, o con dichiarazione di avvenuto pagamento (liberatoria) rilasciata dal creditore, con l’atto di protesto, con un documento d’identità in corso di validità e con il codice fiscale del creditore, e ancora con la fotocopia del documento di identità in corso di validità del protestato e la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di 8 euro per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
Laddove, invece, il pagamento della cambiale sia avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto, ma è necessario proporre una specifica domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendogli i documenti comprovanti l’avvenuto saldo del debito. Nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, si potrà dunque procedere con l’apposita istanza presso la Camera di Commercio, accompagnando la domanda – naturalmente – alla copia del decreto.
In ogni caso, giova sapere che il protesto delle cambiali decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione. Dunque, trascorsi 60 mesi dalla pubblicazione, anche se i titoli non sono stati pagati, il nominativo del protestato scomparirà dal Registro informatico dei protesti.