Riferimenti normativi
Articolo 2 del Codice Civile
Disciplina
È l’attitudine del soggetto a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica.
Si acquista con la maggiore età e si conserva fino alla morte, a meno che non venga meno nei casi previsti dalla legge.
Si può distinguere l’incapacità legale di agire in:
– assoluta o totale, nei casi tassativamente previsti per legge, ossia la minore età e l’interdizione (che può essere giudiziale o legale).
Il soggetto totalmente incapace è giudicato dall’ordinamento inidoneo alla cura dei propri interessi, cosicché egli non può compiere validamente alcun atto giuridico;
– relativa o parziale, nei casi di emancipazione del minore e inabilitazione.
Al soggetto parzialmente incapace è riconosciuta una limitata attitudine al valido compimento di atti giuridici, in particolare gli è concesso compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per compiere atti di straordinaria amministrazione necessita di un curatore.
Per ciascuna incapacità di agire è preordinato un istituto di protezione del soggetto incapace, in modo che questi possa svolgere la sua vita giuridica in maniera anche indiretta, per mezzo di persone capaci preposte alla tutela dei suoi interessi (pensiamo al genitore per il minore, al tutore per l’interdetto e al curatore per l’inabilitato).
(v. Minore d’età, Emancipato, Interdetto, Inabilitato, Beneficiario di amministrazione di sostegno).