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Capacità di fare testamento

Riferimenti normativi

Articolo 591 del Codice Civile

 

Inquadramento

La capacità di testare ha quale presupposto indispensabile la capacità di agire e di intendere e volere.

La volontà del de cuius deve possedere alcune caratteristiche, affinché sia validamente manifestata nel testamento.

 

Vi sono dei casi in cui è, infatti, esclusa la capacità del de cuius di disporre per testamento.

La legge esclude, con elencazione tassativa, la capacità di testare per:

– il minore d’età,

– l’interdetto per infermità di mente

– l’incapace di intendere e volere in forza di provvedimento giudiziale.

La capacità suddetta deve sussistere nel momento in cui si redige il testamento.

Il testamento redatto da un minorenne, il quale a distanza di tempo raggiunge la maggiore età, resta invalido.

 

In questi casi, il testamento non può essere neanche convalidato. Sarà necessario che il testatore provveda, bensì, a redigere un nuovo testamento.

Il testamento redatto da chi non aveva la suddetta capacità è annullabile e  può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. Chi agisce per l’annullamento del testamento deve, ovviamente, fornire la prova dell’assenza della capacità del testatore. L’azione per l’annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

 

Minore d’età

Poiché la capacità di testare presuppone la capacità di intendere e volere e la capacità d’agire, e posto che la capacità di agire si acquista al diciottesimo anno d’età, è naturalmente conseguente che il minorenne sia incapace di disporre per testamento. 

 

Emancipato

Neanche al minore emancipato (v. Minore emancipato), autorizzato all’esercizio dell’impresa commerciale, è riconosciuta la capacità di disporre con il testamento. 

Si definisce emancipato il minore che è stato autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio.

Di per sé, il minore emancipato acquista una limitata capacità d’agire. Essa però si amplia molto in caso di autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale. Ma proprio in considerazione dell’importanza del testamento, neanche in quest’ultimo caso è riconosciuta la capacità di testare.

 

Interdetto per infermità di mente.

L’interdizione giudiziale priva dell’attitudine a disporre per testamento.

L’esclusione della capacità giudiziale dell’interdetto per infermità di mente decorre dalla pubblicazione della sentenza e se il testamento è anteriore potrà essere impugnato per incapacità naturale. 

L’infermità di mente è una condizione patologica che impedisce di esprimere consapevolmente la propria volontà.  A nulla rileva, quindi, sotto questo profilo, che l’interdetto abbia anche dei momenti di lucidità. L’importante è che l’infermità mentale sia accertata giudizialmente.

 

Inabilitato

Se l’interdetto giudiziale è privo della capacità di testare, questa non è esclusa invece per l’inabilitato. 

L’inabilitazione ricorre quando la patologia da cui è affetto l’interessato non è tale da escludere completamente la capacità di intendere e volere. Anche l’inabilitato va incontro ad una serie di limitazioni della capacità di agire. Ma le stesse riguardano gli atti inter vivos a titolo oneroso e le donazioni, ovvero atti che possono arrecare un pregiudizio all’inabilitato mentre è in vita. 

 

Persone soggette ad amministrazione di sostegno

Al pari dell’inabilitato, anche colui che è soggetto all’amministrazione di sostegno mantiene la capacità di testare.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a meno che sia stato dichiarato incapace, conserva l’attitudine a compiere tutti gli atti che non sono condizionati all’assistenza e rappresentanza dell’amministratore. 

Beninteso, l’amministratore di sostegno non può redigere il testamento per conto del soggetto di cui cura gli interessi. Può invece accadere che sia il giudice tutelare ad escludere la capacità di testare del beneficiario dell’amministrazione di sostengo.

 

Incapacità naturale

Non sempre chi è affetto da patologie, che incidono sulla sua capacità, può essere dichiarato interdetto giudizialmente.

Resta, però, l’ipotesi residuale dell’incapacità naturale, cioè l’incapacità di comprendere il significato degli atti che si compiono, la quale incide sul testamento.

E’ privo della capacità di testare chi al momento della redazione del testamento non era capace di intendere e di volere. Il che significa che il testamento sarà annullabile anche se, il testatore ha riacquistato successivamente la suddetta capacità.

E’ chiaro che mentre nel caso di interdizione giudiziale è sufficiente produrre il provvedimento del Tribunale, in quest’altro caso. chi agisce in giudizio chiedendo l’annullamento del testamento dovrà fornire la prova positiva dello stato di incapacità del testatore risalente al momento delle disposizioni testamentarie. 

 

Giurisprudenza

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, la Cassazione recente afferma che il giudice può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione; posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

 

In conclusione

Il minore età, il minore emancipato, l’interdetto e colui che non è in grado di intendere di volere non hanno la capacità di testare e, dunque, non possono disporre validamente per testamento.

Al contrario, l’emancipato e l’amministratore di sostegno possono disporre per testamento essendo titolari di una capacità di agire, seppure limitata.

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