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Capacità di ricevere per testamento

Riferimenti normativi

Articoli 592 e ss. del Codice Civile

 

Disciplina

La capacità di ricevere per testamento si configura come la titolarità a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare una persona defunta,  per esservi stato chiamato per testamento.

Esiste un’equiparazione tra la capacità di succedere (v. capacità di succedere) e la capacità di ricevere per testamento, entrambe manifestazioni della capacità giuridica.

Anche per la capacità di ricevere per testamento È previsto che sia capace sola persona esistente, vale a dire nata, se persona fisica e fornita di soggettività e personalità si persona giuridica.

La legge ha, comunque, previsto delle eccezioni o esclusioni in relazione a determinati soggetti esistenti o enti non ancora esistenti (Nascituri, enti privi di soggettività e/o personalità giuridica).

Possono, infatti, succedere per testamento I figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Le persone giuridiche e gli enti possono ricevere per testamento. La successione legittima riservata solo allo Stato.

 

La capacità di ricevere per testamento subisce delle limitazioni.

In tal caso si parla di incapacità relativa a succedere per testamento in alcune ipotesi tassative:

      • incapacità del tutore e del protutore;

      • incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete;

      • incapacità di colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto;

      • Incapacità delle persone interposte.

     

    In queste ipotesi si tratta di una incapacità relativa, In quanto giustificata dal particolare rapporto che intercorre tra il soggetto destinatario delle disposizioni testamentarie ed il testatore.

     

    Esempio

    Paolo si reca dal notaio  per fare testamento pubblico.

    Nel testamento effetto una disposizione in favore della moglie del notaio.

    La medesima è incapace di ricevere per testamento, in quanto persona interposta al notaio.

    I beni sarebbero destinati effettivamente a costei, ma la disposizione è nulla con la conseguenza che i beni stessi andranno non certo al notaio (persona ritenuta interponente presunzione di legge, ossia anche se il testatore non lo abbia in alcun modo considerato), ma all’erede legittimo.

     

    Giurisprudenza

    La Cassazione ha affermato che integra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi.

    La disciplina applicabile all’amministratore di sostegno, in particolare avendo riguardo alle disposizioni di legge che ne regolano l’attività, l’obbligo annuale di rendiconto, le limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, ecc., consente di attribuire a quest’ultimo, negli stessi termini del tutore, la qualifica di pubblico ufficiale.

     

    In conclusione

    Per ricevere validamente per testamento è necessario che non si instauri nei confronti del testatore alcuno dei rapporti contemplati dalla legge, ovvero quello di tutore e protutore; notaio, testimoni, interprete; colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto; persone interposte.

    In caso contrario la disposizione è nulla.

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