Riferimenti Normativi
Articoli 456, 462-469 del Codice Civile
Disciplina
La capacità di succedere è l’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta.
Per essere idonei a ricevere un’eredità non serve essere maggiorenni, né essere capaci di intendere e di volere (v. Interdizione e Inabilitazione), né avere altre caratteristiche particolari.
Per essere capaci di succedere è infatti sufficiente essere viventi al momento della morte del de cuius: basta essere nati o anche solo concepiti.
Con riferimento alle persone nate dopo la morte del defunto, la legge presume che esse in quel momento fossero già concepite quando non trascorrono più di 300 giorni fra il decesso e la nascita.
Trattasi di una presunzione (ovvero la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato) che ammette la prova contraria.
La legge prevede un caso eccezionale, in cui la capacità di succedere è riconosciuta anche a una persona non solo non ancora nata, ma addirittura non ancora concepita.
Ciò è possibile solo in caso di successione testamentaria: una persona può fare testamento a favore del figlio di una certa altra persona e questo figlio potrà ricevere l’eredità anche non ancora concepito al momento della morte del testatore, a patto che il suo genitore sia vivente.
La legge si riferisce solo alle persone fisiche e non parla della capacità di succedere delle persone giuridiche: è tuttavia pacifico che anche queste (società, fondazioni, associazioni, ecc.) possano essere idonee a ricevere, per testamento, l’eredità di una persona defunta.
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione, a differenza del concepito, il quale ha una capacità di succedere generale ed, essendo abilitato a ricevere non solo per testamento, è un potenziale destinatario anche della vocazione ex lege, il nascituro non ancora concepito ha una capacità di succedere limitata al campo della successione testamentaria, come confermato dalle norme: i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti possano rendersi destinatari di un’attribuzione mortis causa soltanto a fronte di una espressa volontà testamentaria che li contempli.
Poichè il diritto a succedere di chi viene all’eredità secondo l’istituto della rappresentazione – con cui si realizza il subingresso legale del rappresentante nel luogo e nel grado dell’ascendente rappresentato in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità – ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell’apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinchè operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.
In conclusione, il nascituro non concepito eredita solo in quanto contemplato nel testamento: è escluso che il discendente di un soggetto, istituito erede testamentario e rinunciante all’eredità, avesse capacità di succedere, in quanto il medesimo discendente non era stato ancora concepito al tempo della morte del nonno e non era stato istituito erede con il testamento da quest’ultimo redatto.