Riferimenti normativi
Articolo 1 del Codice Civile
Disciplina
La capacità giuridica indica la capacità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.
Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita: è, infatti, riconosciuta a tutti i consociati per il solo fatto della nascita, cioè per il solo fatto del distacco del nato dal grembo materno, quand’anche immediatamente dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura.
Un’eccezione è contemplata per il nascituro al quale è riconosciuta una capacità giuridica anticipata all’evento della nascita.
La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell’ente.
L’ente, quanto alla capacità giuridica, è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l’esercizio del diritto presupponga l’esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio).
La persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica.
La capacità giuridica si differenzia dalla capacità di agire (v. Capacità di agire) che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri.
Giurisprudenza
Quanto alla durata della capacità giuridica, la giurisprudenza ha affermato che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, atteso che, ai sensi dell’art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica.
Inoltre, in altra occasione, la Suprema Corte ha affermato che il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 , non può essere acquisito da persona che, al momento dell’entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all’indennizzo neppure può essere preteso dall’erede del defunto, non essendo trasmissibile all’erede ciò che non è esistente nel patrimonio del de cuius al momento del suo decesso.