Riferimenti normativi
Articoli 1839 e ss. del Codice Civile
Disciplina
Per cassetta di sicurezza si intende un servizio di custodia offerto dagli istituti di credito, le Banche, di norma sotto la responsabilità dell’ufficio titoli.
Il servizio bancario delle cassette di sicurezza costituisce una “operazione accessoria” all’esercizio del credito.
Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
L’acquisizione della cassetta di sicurezza avviene mediante la sottoscrizione di un contratto con la banca.
Tale servizio consente ai titolari di una cassetta di sicurezza di custodirvi valori, documenti o oggetti preziosi con un’elevata privacy e con un elevato grado di sicurezza.
L’accesso al servizio viene di norma effettuato in stanze blindate, a volte presenti nel caveau delle banche, all’interno delle quali il cliente viene lasciato solo per effettuare in piena privacy le operazioni di immissione o di estrazione di oggetti/valori dalla cassetta di sicurezza.
Dopo aver sottoscritto il contratto, il cliente è tenuto al deposito della firma che autorizza all’accesso.
È possibile delegare anche dei soggetti terzi, i quali naturalmente dovranno depositare la firma che li autorizza ad accedere alla cassetta di sicurezza in banca in totale sicurezza.
Una volta terminata questa operazione verrà consegnata al cliente la chiave numerata corrispondente al deposito.
Ogni volta che si accede si deve trascrivere l’accesso su un registro apposito, come stabilito dalle normative vigenti, e dovrà essere presente un funzionario il cui compito è quello di identificare il cliente, controllare la corrispondenza della firma con quella autorizzata e quindi accompagnarlo nei locali appositi.
Per una questione di sicurezza, oltre alla chiave del cliente per aprire la cassetta è necessaria anche una chiave universale in possesso della banca.
Nel momento in cui sottoscrive il contratto per l’utilizzo di una cassetta di sicurezza in banca, il cliente non è tenuto a dichiararne il contenuto e la stessa cosa vale ogni volta che deposita beni, documenti, contanti o altro.
Il sistema consente quindi un elevato grado di anonimato.
Tuttavia occorre tenere in considerazione le normative antiriciclaggio, che impongono alle banche di dichiarare i nomi di coloro che hanno stipulato un servizio di questo tipo. Quindi l’anonimato vale per il contenuto, ma l’Agenzia delle Entrate può ottienere da un giudice la possibilità di controllare il contenuto.
L’anonimato va considerato, quindi, come relativo e non assoluto.
Inoltre, esiste la possibilità per il cliente di garantire con un contratto assicurativo il rischio di eventuali furti: in tal caso, sarà tenuto a dichiarare il valore massimo dei beni depositati.
La cassetta di sicurezza va dichiarata nell’Isee (v. Isee).
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, non è configurabile, in caso di furto degli oggetti immessi in una cassetta di sicurezza, una esclusione o una limitazione dell’obbligo risarcitorio della banca, che si fondi sull’assenza di esplicite informazioni da parte dell’utente circa l’uso intensivo della cassetta, non essendo ascrivibili al cliente doveri di informativa in tal senso.
Inoltre, dovendo l’esercizio dell’attività bancaria ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale è configurabile la colpa grave e conseguente responsabilità della banca in caso di inadempimento derivante dall’omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza concesse.
Infine, la clausola che limiti la responsabilità della Banca al valore indicato come massimale non è legittima in quanto è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità al debitore per dolo o colpa grave.