LA PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRETTA I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto ad una Pensione Supplementare Indiretta quando non possano conseguire: nè il diritto alla pensione autonoma indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa nell’assicurazione generale obbligatoria, MA ABBIANO CONSEGUITO IL DIRITTO AD UNA PENSIONE AI SUPERSTITI A CARICO DI UN FONDO SOSTITUTIVO, ESCLUSIVO O ESONERATIVO DELL’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.). Presuppone che il deceduto abbia, nel corso della sua vita lavorativa, contribuito presso più gestioni previdenziali senza raggiungere in una di esse i requisiti per conferire ai superstiti il diritto autonomo ad una pensione indiretta. LA PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA In presenza della sola iscrizione del lavoratore ad un fondo previdenziale, senza aver perfezionato i requisiti contributi richiesti dalla legge per ottenere la pensione indiretta, ai superstiti spetta una pensione privilegiata indiretta, a condizione che la morte sia in rapporto causale diretto con finalità di servizio e che i superstiti non abbiano ottenuto la rendita Inail (rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale) o altre prestazioni continuative da parte dello Stato o di altri Enti pubblici.