Riferimenti normativi Articoli 2341 bis e ter del Codice Civile I patti parasociali sono quegli accordi stipulati dai soci, al di fuori dell’atto costitutivo e dello statuto, diretti a regolare reciprocamente i rapporti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto sociale. Essi possono essere stipulati tra tutti i soci, o soltanto tra alcuni di essi, al momento della costituzione della società o anche in un momento successivo. Tali patti, pur collocandosi -quindi- al di fuori del contratto di società, sono correlati e subordinati ad esso. I patti parasociali hanno efficacia semplicemente obbligatoria. Il patto parasociale, infatti, vincola esclusivamente i contraenti, non dispiegando effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi. Un eventuale inadempimento rileva, perciò, soltanto come fonte di responsabilità contrattuale. L’unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l’eventuale violazione di norme inderogabili, come quelle fissate in materia di funzionamento ed organizzazione della società. Il legislatore ha previsto che i patti parasociali possano essere stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso la loro durata massima è di tre anni, con possibilità di essere rinnovati alla loro scadenza, nel secondo caso, invece, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.