Riferimenti normativi Articoli 771, 820, 1348, 1472, 2823 del Codice civile. Inquadramento Per beni futuri devono intendersi cose o beni che non esistono attualmente, ma che potranno esistere. Si può trattare di: cose che non esistono in natura, come un immobile da costruire; beni che provengono da un altro bene, come i frutti ex art. 820 del c.c. (naturali o civili, es. la frutta di un frutteto o gli interessi derivanti dal prestito di una somma di denaro); cose già esistenti in natura ma che non appartengono a nessuno (res nullius). diritto che esisterà solo al verificarsi di una certa condizione. Con riferimento ai beni futuri si distinguono atti giuridici che li ammettono quale oggetto di disposizione (la compravendita); altri, invece, come la donazione, che non consentono la disposizione di una cosa che non è attualmente esistente (v. anche Bene altrui).