Riferimenti normativi
Articoli 1977 e ss. del Codice Civile
Inquadramento
La cessione dei beni ai creditori è un contratto che permette al debitore di dare incarico ai suoi creditori di disporre la liquidazione e vendita di beni di sua proprietà, al fine di ripartirne il ricavato per soddisfare i propri crediti.
Con la cessione di beni, dunque, il debitore conferisce a uno o più creditori il potere di amministrare e vendere i suoi beni.
Per espressa previsione normativa, il contratto di cessione di beni deve rivestire forma scritta a pena di nullità.
La cessio bonorum trova ampia applicazione in ambito imprenditoriale, poiché rappresenta una soluzione alternativa e in un certo senso anticipatoria della procedura esecutiva e consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento.
In tale ambito, la cessione di beni rappresenta una delle possibili modalità con cui si svolge il concordato preventivo (v. Concordato preventivo).
Giurisprudenza
Secondo la Cassazione il contratto in esame ha effetti meramente obbligatori tra le parti e pertanto non comporta, di per sé, il trasferimento della proprietà sui beni.
Pertanto il debitore ne rimane proprietario e continua ad essere titolare delle relative azioni giudiziarie.