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Cessione del contratto

Riferimenti normativi

Articoli 1406 e ss. del Codice Civile

 

Inquadramento

Con la cessione del contratto una parte cede la sua posizione contrattuale ad un terzo con il consenso dell’altro contraente.

La cessione può avvenire solo con il consenso del contraente ceduto.

Questi, infatti, ha diritto di opporsi alla cessione, non prestando il proprio consenso.

Il consenso alla cessione del contratto può essere prestato anche preliminarmente, cioè al momento della stipula del contratto, anziché al momento della cessione stessa.

 

In tal caso, per rendere efficace la cessione nei confronti del ceduto è comunque necessaria la sua accettazione o la notifica dell’avvenuta sostituzione. Prima di tali atti, pertanto, il ceduto può validamente adempiere realizzando la sua prestazione nei confronti del cedente anziché del cessionario.

 

Di regola, in conseguenza della cessione del contratto, il cedente è liberato dai suoi obblighi nei confronti del ceduto (cd. Cessione pro soluto).

Quest’ultimo, però, può dichiarare di non voler liberare il cedente, conservando il diritto di agire contro quest’ultimo in caso di inadempimento del cessionario (cessione pro solvendo).

 

Un altro aspetto fondamentale della cessione del contratto è rappresentato dal fatto che essa è possibile solo nelle fattispecie a prestazioni corrispettive e sempre che tali prestazioni non siano state ancora interamente eseguite dalle parti.

Diversamente, il cessionario non subentrerebbe nell’intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva delle varie situazioni giuridiche attive e passive, ma si ricadrebbe nella semplice fattispecie della cessione del credito.

Quanto alla forma della cessione, generalmente libera, essa va regolata in considerazione dell’oggetto del contratto ceduto.

 

Ad esempio, se il contratto tra cedente e ceduto ha ad oggetto un diritto reale su un immobile, la cessione del contratto ad un terzo dovrà avvenire in forma scritta.

 

Quanto ai rapporti tra le parti originarie del contratto e il sostituto-cessionario, il ceduto potrà opporre nei suoi confronti soltanto le eccezioni derivanti dal contratto originario (quello, cioè, oggetto di cessione), e non quelle derivanti da altri rapporti che intercorrevano tra le parti originarie del contratto, a meno che il ceduto non abbia fatto apposita riserva in tal senso al momento in cui ha prestato il consenso alla cessione.

 

Il cedente, invece, dovrà garantire al cessionario la validità del contratto e, contrariamente a quanto accade, di regola, nei confronti del ceduto, deve garantire al suo sostituto l’adempimento del contratto da parte del ceduto (cioè la sua solvibilità), alla stregua di un fideiussore.

 

Esempio

Paolo ha stipulato un contratto di locazione con Mario avente ad oggetto un immobile di lusso sulla Costiera amalfitana.

Per motivi di lavoro Paolo si trasferisce in Veneto e cede il suo contratto di locazione all’amico Francesco con il consenso di Mario.

 

Giurisprudenza

La cessione del contratto è essa stessa, secondo la Cassazione, un contratto e, a prescindere dalla natura del contratto ceduto, può essere stipulata a titolo oneroso (in tal caso il corrispettivo convenuto per la sua conclusione assume rilievo autonomo rispetto al corrispettivo previsto per il contratto ceduto) o gratuito.

 

La cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all’accordo tra cedente e cessionario, l’accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

 

La cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario.

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