Riferimenti normativi
Articoli 1260 e ss. del Codice Civile
Inquadramento
La cessione del credito è uno degli istituti giuridici che disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza.
La cessione del credito si inquadra nel più ampio fenomeno della successione di un soggetto ad un altro nella titolarità del credito.
Ciò in ossequio al principio della libera cessione del credito, il quale risponde ad un’esigenza di rapida circolazione dei beni.
Con la cessione del credito, un soggetto (cedente) si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo (cessionario).
Il soggetto tenuto all’adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.
La persona del creditore (a differenza di quella del debitore) viene considerata fungibile: quindi non occorre il consenso del debitore per la sostituzione del creditore stesso.
La cessione del credito, dunque, è l’istituto giuridico che consente al creditore di modificare il rapporto obbligatorio, sostituendo a sé un soggetto terzo ed estraneo all’originario rapporto instaurato con il debitore.
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
La legge consente al creditore di trasferire il proprio diritto di credito ad un terzo, indipendentemente dalla conoscenza, o persino in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale come nel caso sia dovuta una somma di denaro.
La cessione è valida in forza del mero accordo tra creditore cedente e soggetto cessionario. Diversa dalla validità della cessione è l’opponibilità della stessa al debitore ceduto: l’accordo avente ad oggetto la cessione del credito tra creditore cedente e cessionario non vincola il debitore ceduto, il quale non è parte di quel contratto di cessione.
Pertanto anche in presenza di un valido accordo tra creditore ceduto e cessionario, il debitore ceduto è tenuto ad adempiere nelle mani dell’originario creditore e non del cessionario.
Per rendere opponibile al debitore la cessione ed obbligarlo ad adempiere nei confronti del cessionario, le parti dell’accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo.
Il contratto di cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest’ultimo ne sia venuto a conoscenza.
In caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, la legge prevede una presunzione legale di conoscenza.
Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, grava sul cessionario l’onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.
Il terzo cessionario acquisisce, con il contratto di cessione, oltre al diritto di credito, anche i rischi ad esso connesso.
I rischi della cessione di un credito sono di due tipi:
a) l’inesistenza del credito, come, per esempio, nel caso in cui credito sia sorto da un contratto successivamente dichiarato nullo e annullato;
b) il successivo inadempimento del debitore.
A tutela di questi rischi, il creditore ceduto può essere obbligato, in base alla legge o in forza di un accordo con il cessionario, a fornire apposite garanzie.
La garanzia dell’esistenza del credito, deve essere fornita dal creditore cedente in caso di trasferimento a titolo oneroso del credito. Le parti possono escludere la garanzia convenzionalmente.
La garanzia dell’esistenza del credito non è imposta ex lege nelle cessioni a titolo gratuito come, per esempio, nel caso di una donazione di credito, in quanto, in assenza di una controprestazione per il trasferimento, l’ordinamento può lasciare all’autonomia delle parti l’allocazione del rischio di inesistenza del diritto trasferito.
La garanzia dell’adempimento del debitore ceduto, non è imposta dal codice al creditore cedente, lasciando alle parti la facoltà di prevederla contrattualmente.
In assenza di tale garanzia la cessione è definita pro soluto; diversamente la cessione è pro solvendo.
Può essere oggetto di cessione qualunque credito, salvi i limiti imposti dalla legge, che vieta la cedibilità di alcuni crediti.
Può essere anche ceduta solo una parte di credito, compatibilmente con l’oggetto del credito. (cessione parziale)
Si possono cedere anche i crediti incerti, nel senso che possono essere ceduti i crediti condizionati o a termine iniziale ma anche i crediti che siano oggetto di contestazione giudiziale.
Sono incedibili, per espressa previsione normativa, i crediti di carattere strettamente personale, che derivano da rapporti intuitus personae e che possono essere “eseguiti” solo nei confronti di una determinata persona, nonchè i crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge (per esempio, il credito alimentare).
Un’ipotesi particolare di divieto di cessione si ha quando c’è un credito contestato giudizialmente ed il notaio esercita la funzione in quella circoscrizione non può rendersi cessionario di quel credito. E’ un’incapacità relativa.
Un’altra ipotesi ad esempio è quella che vieta al tutore ed al protutore di rendersi cessionari dei crediti del minore o dell’interdetto; lo stesso vale per i genitori.
Giurisprudenza
Secondo l’orientamento prevalente anche i crediti futuri possono essere oggetto di cessione, purché derivanti da un rapporto che si conosce (o già in essere o in procinto di esserlo) in quanto per legge l’oggetto deve essere quantomeno determinabile.
In questo caso si rispecchia lo schema della vendita di cosa futura, in quanto c’è un’efficacia obbligatoria immediata ed un’efficacia reale differita al momento in cui il credito verrà ad esistenza.
Non si può donare un credito futuro (art. 771).
Gli alimenti sono previsti dalla legge o sono previsti dalla volontà delle parti anche in mancanza dei presupposti di legge.
Secondo la Cassazione i crediti alimentari sarebbero qualora abbiano origine convenzionale e non legale.
Giova precisare, tuttavia, che in proposito la dottrina sposa un diverso orientamento per cui, a prescindere da quale sia la fonte, il credito alimentare avrebbe sempre natura personale e quindi sarebbe incedibile.
E’ possibile anche che le parti prevedano un patto di incedibilità del credito.