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Cessione del quinto

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 180/1950

 

Inquadramento

La cessione del quinto dello stipendio è un particolare tipo di prestito personale, destinato a lavoratori dipendenti e pensionati.

La legge permette al lavoratore pubblico o privato oppure pensionato di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto della pensione o dello stipendio.

 

In pratica, il datore di lavoro o l’ente previdenziale trattiene la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versa al finanziatore.

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di credito non finalizzato. Per cui non si è tenuti a specificare lo scopo del finanziamento.

 

La somma massima del prestito viene stabilita sulla base dell’importo dello stipendio o della pensione.

 

Il finanziamento è rinnovabile, ma a determinate condizioni:

– se è decorso un limite minimo di tempo pari ai 2/5 dell’intera durata del prestito iniziale, ovvero se si è rimborsato almeno il 40% del numero delle rate previste;

– se si vuole rinnovare un’operazione di durata pari od inferiore a 5 anni con una di 10 anni.

 

Il pensionato può richiedere la cessione di un solo quinto, perché sulla pensione si può fare una sola trattenuta, il cui valore non può superare il quinto della somma mensile percepita.

Il dipendente può chiedere un finanziamento più alto perché può cedere un ulteriore quinto del tuo stipendio, ovvero sullo stipendio è possibile fare due trattenute. In questo caso, oltre alla cessione del quinto, si dovrà stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento” (v. Delegazione di pagamento).

 

Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento.

 

La durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi.

Il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti pubblici, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.

 

L’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo.

 

I requisiti richiesti per accedere a questa forma di credito personale sono:

Per i dipendenti:

– contratto a tempo indeterminato

– residenza Italiana

– età compresa tra 18 e 63 anni

– assicurabilità dell’azienda se si è dipendenti di un’azienda privata.

Per i pensionati:

– età non superiore ai 90 anni al momento della scadenza del finanziamento (spesso le società limitano a 85 anni);

– pensione con un importo minimo (quello stabilito annualmente per legge) al netto della quota cedibile.

 

Oggi è possibile, dunque, l’accesso alla cessione anche da parte dei pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90º anno di età, anche se oggi nella prassi le compagnie di assicurazione limitano il rischio assumendo prodotti con un massimo di 85 anni. Tuttavia alcuni gruppi bancari, facendo ricorso al fondo previdenziale INPDAP riescono ad arrivare fino ad un massimo di 95 anni di età.

La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego.

 

Nel caso di “rischio impiego” l’assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (V. Trattamento di fine rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall’azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un’assicurazione a vantaggio della finanziaria.

 

Nel caso di “rischio vita”, l’assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

Il costo di questa forma di finanziamento può essere più oneroso di altre, perché prevede anche il costo dell’assicurazione obbligatoria.

 

Il costo comprende, infatti: gli interessi, le spese di istruttoria, le spese di incasso rata, il costo di comunicazione, le imposte e la copertura assicurativa obbligatoria.

Esso dipende anche:

– dalla somma erogata,

– dall’andamento dei tassi di interesse,

– dalle spese per il pagamento delle rate,

– dalle spese assicurative.

 

Alcune commissioni e spese sono fisse e non dipendono dalla somma richiesta: incideranno di più se l’importo richiesto è basso.

 

Quanto al recesso, quando un finanziamento è “credito ai consumatori”, la legge prevede particolari tutele e diritti del consumatore rispetto ad altri tipi di finanziamento.

 

Il recesso è consentito senza motivazione alcuna entro 14 giorni dalla data della firma inviando una comunicazione al finanziatore secondo le modalità indicate.

 

Se nel frattempo si è ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, si deve restituire la somma ricevuta entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, pagando gli interessi maturati fino alla restituzione. Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che i terzi non dimostrino che forniscono autonomamente tali servizi, a prescindere dall’accordo con il finanziatore.

Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo con almeno due mesi di preavviso. Si può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l’importo dovuto. In questo caso si ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi – di fatto anticipati – dovuti alla vita residua del contratto, per esempio quelli dell’assicurazione.

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