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Cessione di crediti di impresa

Riferimenti normativi

L. n. 52/1991

 

Inquadramento

La disciplina della cessione dei crediti d’impresa rappresenta una particolare casistica della più ampia cessione di crediti che è disciplinata agli articoli dal 1260 al 1267 del Codice civile.

Essa trova applicazione per tutte le obbligazioni, sorte tra un imprenditore ed un soggetto terzo, che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

 

Tale disciplina si applica nel caso in cui:

– il cedente è un imprenditore;

– il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa;

– i crediti ceduti sono crediti pecuniari che sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.

 

La cessione, inoltre, deve avvenire verso corrispettivo. Vengono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della legge i crediti che non hanno per oggetto una somma di denaro e i crediti estranei all’attività imprenditoriale.

Nulla viene detto, invece, in merito al debitore ceduto che potrà essere tanto un imprenditore che un privato.

 

La L. 52/91 prevede alcune deroghe alla disciplina dettata dal codice.

 

  • I crediti ceduti possono essere presenti o futuri.

Innanzi tutto è consentita la cessione di crediti inesistenti al momento della cessione. All’imprenditore è consentito non solo di cedere i propri crediti, ma anche di obbligarsi a cedere crediti che devono ancora sorgere.

In tal caso trova applicazione l’art. 1472 del codice, in base al quale la cessione ha effetto solo al momento in cui il credito viene ad esistenza.

Nel caso in cui il credito non venga ad esistenza, la cessione è nulla, sempre che le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio.

In questo secondo caso, seppur in assenza del trasferimento di alcun credito, il cessionario è obbligato a corrispondere al cedente la controprestazione pattuita contrattualmente, in quanto le parti hanno accettato ab origine i rischi connessi ad un contratto non sinallagmatico.

 

  •  I crediti, presenti o futuri, possono essere ceduti anche in massa.

La cessione in massa di crediti futuri può avere per oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.

Una seconda deroga, rispetto al regime del codice, è rappresentata dalla cessione di crediti “in massa” ossia la cessione della totalità dei crediti riferiti ad un determinato periodo di tempo, non superiore a ventiquattro mesi, o i crediti che si riferiscono ad uno o più determinati soggetti debitori. La cessione in massa può riguardare sia crediti esistenti, sia crediti futuri.

 

  • Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

Un’ulteriore deroga rispetto al codice riguarda le garanzie connesse alla cessione. L’imprenditore cedente ha l’obbligo di garantire al cessionario l’adempimento del debitore ceduto. Si è in presenza di una cessione pro solvendo ex lege, nella quale la garanzia del nomen bonum non è lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, ma imposta dalla legge.

 

  • Infine, in caso vi sia il trasferimento di crediti in massa vi è una deroga rispetto al principio dell’opponibilità al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 del codice.

La banca cessionaria, a norma dell’art. 58, commi 2 e 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) ha l’onere di pubblicare l’avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale per renderla opponibile al debitore ceduto, non dovendo, pertanto, informare quest’ultimo tramite notificazione. Il debitore ceduto, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è tenuto ad adempiere presso la banca cessionaria e non più presso l’originario creditore. Alla conoscenza effettiva prevista dall’art. 1264 del codice è sostituita la mera conoscibilità.

 

Nel caso in cui il cessionario (banca o intermediario finanziario) abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

– agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

– al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

– al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento.

 

 

Il pagamento compiuto dal debitore al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

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