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Chiamato all’eredità defunto

Riferimenti normativi

Articoli 479 e 467 e ss. del Codice Civile

 

Inquadramento

Il chiamato all’eredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento (v. Successione Testamentaria), qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato secondo le norme di legge (v. Successione legittima), nel caso in cui il testamento manchi in tutto od in parte.

 

Il chiamato resta tale sino al momento dell’accettazione e, una volta accettato, è considerato erede sin dal momento dell’apertura della successione, avendo l’accettazione dell’eredità un effetto retroattivo e non essendovi soluzione di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi.

 

Laddove il chiamato all’eredità, ovvero il delato (v. Delato), potenziale erede (v. Erede), sia deceduto prima dell’accettazione dell’eredità (v. Accettazione dell’eredità), occorre distinguere due ipotesi:

      • il caso il cui il chiamato sia premorto rispetto al momento dell’apertura della successione;

      • il caso in cui il chiamato muoia dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato l’eredità.

     

    Nel primo caso viene in rilievo l’istituto della Rappresentazione (v. Rappresentazione).

    Nel secondo caso viene in rilievo l’istituto della Trasmissione del diritto di accettare l’eredità (v. Trasmissione del diritto di accettare l’eredità).

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