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Chiamato (All’eredità) o Delato

Riferimenti normativi

Articoli 457 e ss. del Codice Civile

 

Inquadramento

Il chiamato all’eredità è il destinatario attuale della delazione ereditaria (colui che può diventare erede se accetta l’eredità) (v. Delazione).

Il chiamato il destinatario di una immediata offerta del patrimonio ereditario al momento della morte del de cuius. La delazione di regola è immediata, ma può anche essere differita un momento successivo.

 

Sono destinatari di una delazione attuale:

– I primi chiamati, legittimi testamentari;

– il chiamato per rappresentazione;

– il chiamato istituito sotto condizione risolutiva;

– il chiamato rinunciante che conserva la facoltà di accettare l’eredità, affinché questa non è stata accettata da altri chiamati;

– gli enti non riconosciuti, ma esistenti in fatto.

 

Di una delazione differita i chiamati ulteriori e quindi:

      • Istituito sotto condizione sospensiva;

      • il nascituro concepito ed il nascituro non concepito, essendo destinatari di una delazione subordinata all’evento della nascita;

      • Il sostituito, se in caso di sostituzione ordinaria, sia in caso di sostituzione fede commissaria, qualora la sostituzione non sia ancora verificata al momento dell’apertura della successione;

      • Il chiamato in subordine.

     

    I chiamati all’eredità possono compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, compresa la facoltà di vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio;

    I chiamati all’eredità possono, inoltre, accettare l’eredità finché il diritto non si prescrive o si verifica la decadenza.

     

    Esempio:

    Paolo muore lasciando unico successibile è il figlio Mario, il quale non è nel possesso di beni ereditari, non intende accettare l’eredità, nè intende chiedere la nomina di una curatore dell’eredità giacente.

    Mario è chiamato all’eredità: ha, dunque, il potere di accettare l’eredità ed il potere di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.

     

    Giurisprudenza

    La giurisprudenza si è pronunciata in tempi recenti con riferimento al chiamato all’eredità.

    Chiamato all’eredità rinunciante

    Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo.

    Chiamato all’eredità e prescrizione del diritto di accettazione

    La prescrizione del diritto di accettare l’eredità opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità.

    Di conseguenza, la relativa eccezione può essere opposta al chiamato all’eredità dal convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario che si sia compiuta l’usucapione in suo favore.

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