Riferimenti normativi
Articoli 457 e ss. del Codice Civile
Inquadramento
Chiamati all’eredità in subordine o chiamati ulteriori sono quei soggetti ai quali l’eredità viene messa a disposizione (per legge o secondo le volontà testamentarie) nell’eventualità in cui i primi chiamati non possano (perché premorti o indegni) o non vogliano (perché rinunzianti) accettarla.
Il chiamato in subordine non è titolare di una delazione attuale, ma solo eventuale e differita (v. Delazione).
La delazione attuale si esplica in favore dei primi chiamati.
Al chiamato in subordine non spettano i poteri riservati dalla legge al delato, non potendosi considerare tale in senso tecnico, ma mero vocato (v. Vocazione); ad esso neppure compete il diritto di accettare l’eredità (v. Diritto di accettare l’eredità), specificamente riservato al solo delato.
Esempio
Mario morendo lascia erede il fratello Carlo il quale rinunzia all’eredità, la quale così si devolve al cugino Saverio, successibile per legge, la cui chiamata è subordinata, in quanto parente di grado più remoto, al venir meno della delazione del parente più prossimo.
Giurisprudenza
La cassazione ha statuito che, sebbene per i chiamati ulteriori la concreta offerta dell’eredità non coincida con l’apertura della successione – realizzandosi invece eventualmente in un momento successivo e soltanto se i primi chiamati non possano o non vogliano ereditare – il termine di prescrizione del loro diritto di accettare l’eredità decorre, comunque, dal giorno di apertura della successione, salvo che vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia successivamente venuto meno.
In tal modo l’articolo 480 del Codice Civile rappresenta un’eccezione alla regola stabilita dal combinato disposto degli articoli 2935 cod. civ., relativamente alla decorrenza della prescrizione, e 523 cod. civ., che fa riferimento all’ordine della devoluzione nella successione testamentaria.
In ogni caso l’articolo 481 cod. civ. riconosce a chiunque vi abbia interesse, e perciò innanzitutto ai chiamati ulteriori, la possibilità di esperire la c.d. actio interrogatoria (v. Actio interrogatoria) con la quale domandare al giudice di prevedere un termine anteriore a quello decennale di scadenza della prescrizione, entro cui il delato (v. Delato) dichiari se intende accettare o rinunciare all’eredità.