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Chiamato possessore dei beni ereditari

Riferimenti normativi

Articolo 485 del Codice Civile

 

Disciplina

La legge disciplina la procedura di accettazione dell’eredità nel caso in cui il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari all’apertura della successione.

E’ sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario.

 

Il chiamato all’eredità deve essere, tuttavia, a conoscenza dell’appartenenza del bene all’eredità e della devoluzione ereditaria in suo favore.

Al contrario l’erede che non sia nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fino a che non si è prescritto il suo diritto di accettare.

 

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

 

Prevedendo termini stringenti entro i quali procedere all’inventario e all’accettazione beneficiata per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari, si vuole evitare che quest’ultimo possa appropriarsi dei beni ereditari di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell’eredità.

 

La legge disciplina gli effetti del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all’eredità al fine di tutelare l’integrità del patrimonio ereditario, l’affidamento dei terzi, l’interesse degli ulteriori chiamati e dei creditori ereditari, la certezza dei traffici giuridici.

 

Ai fini dell’applicazione della norma in esame qualunque rapporto materiale giuridicamente rilevante tra il delato e il bene ereditario e dunque tanto il possesso quanto la mera detenzione.

Se entro il termine di tre mesi, il chiamato ha cominciato l’inventario ma non lo ha completato, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

 

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che non abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, diviene erede puro e semplice.

 

Si acquista l’eredità senza che vi sia stata accettazione, espressa o tacita.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice

 

Il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, deve dunque dichiarare, entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario, se intende accettare l’eredità con il beneficio di inventario.

Ove tale termine non venga rispettato, il chiamato è da considerarsi erede puro e semplice. In questo caso si acquista l’eredità senza che vi sia stata accettazione, espressa o tacita.

Tale previsione non si applica ai minori e agli incapaci, i quali possono accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario (v. Accettazione con beneficio di inventario).

 

Tali soggetti decadono dal diritto di accettare con beneficio di inventario, ove non vengano rispettati i termini di legge, solo dopo un anno dal compimento della maggior età o dalla cessazione dello stato di incapacità.

 

Giurisprudenza

La Cassazione ha affermato che la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando sufficienti ai fini dell’acquisto della qualità di erede – in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l’eredità – rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell’inventario, ai fini dell’accertamento di un’eventuale accettazione ex lege di cui sono elementi costitutivi, appunto, l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell’inventario.

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